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Sez. 3, Sentenza n. 1592 del 19/09/1970 (Rv. 347489 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - DANNO DA FATTO ILLECITO - OBBLIGAZIONE DEL RISARCIMENTO - CONFIGURABILITA DI DEBITO DI VALORE - OBBLIGO DEL GIUDICE DI TENER CONTO ANCHE D'UFFICIO DELLA SVALUTAZIONE MONETARIA.*
Stato
decisa il 1970-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/347489-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - DANNO DA FATTO ILLECITO - OBBLIGAZIONE DEL RISARCIMENTO - CONFIGURABILITA DI DEBITO DI VALORE - OBBLIGO DEL GIUDICE DI TENER CONTO ANCHE D'UFFICIO DELLA SVALUTAZIONE MONETARIA.*

L'Obbligo del risarcimento del danno derivante da fatto illecito, stabilito dall'art 2043 cod civ, avendo per contenuto la reintegrazione del danneggiato nella situazione economica preesistente al momento della perpetrazione dell'illecito, ha natura di debito di valore, onde, nella sua liquidazione, deve tenersi conto della svalutazione monetaria verificatasi, sia dietro richiesta della parte che anche d'ufficio, perche la svalutazione monetaria costituisce un dato di fatto di comune esperienza, per cui essa puo essere posta dal giudice di merito a fondamento della sua decisione anche se le parti non l'abbiano direttamente provocata. (V 3819'68, mass n 337247 2731'68, mass n 335319).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)