Sez. 1, Sentenza n. 17689 del 02/09/2004 (Rv. 576637 - 01)
GIUOCO E SCOMMESSA - DEBITO DI GIUOCO | Debito di giuoco o di scommessa - Disciplina "ex" art. 1933 cod. civ. (mancanza di azione) - Applicabilità ad ogni operazione contrattuale caratterizzata da un intento speculativo o dalla presenza di un certo grado di alea - Esclusione - Fattispecie.
GIUOCO E SCOMMESSA - DEBITO DI GIUOCO
La mera presenza di un'intento speculativo o di un certo grado di alea in un'operazione contrattuale non vale a rendere quest'ultima assimilabile ad un giuoco o ad una scommessa, né, quindi, a rendere applicabile il regime giuridico dettato dall'art. 1933 cod. civ., secondo cui non è data possibilità di agire per il pagamento di debiti derivanti da un giuoco o da una scommessa. (Nella specie l'operazione era consistita: nell'acquisto di somme in divisa estera da parte della banca su ordine del cliente, il quale aveva assunto l'obbligo di restituzione di dette somme, nella medesima divisa estera, ad una scadenza di alcuni anni successiva; nel trasferimento di tale somma, convertita in lire italiane, su un conto corrente intestato al cliente; nel contemporaneo acquisto ad opera della banca, sempre su ordine del cliente, di obbligazioni emesse in Italia e nella costituzione in pegno di dette obbligazioni a garanzia della restituzione della somma mutuata. Avendo la successiva svalutazione della lira, rispetto alla divisa estera di riferimento, reso insufficiente la garanzia costituita, la banca aveva richiesto immediatamente la restituzione del prestito in valuta estera. Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. - nel confermare la sentenza impugnata, che aveva ritenuto azionabile la pretesa restitutoria della banca - ha escluso qualsiasi rilevanza alla circostanza che si fosse verificato, in danno del mutuatario, il rischio di cambio insito nella descritta operazione, osservando che l'operazione stessa non era stata concepita e realizzata in funzione del rischio).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1933
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)