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Sez. 3, Sentenza n. 11344 del 16/10/1992 (Rv. 478988 - 01)

Esecuzione forzata - Mobiliare - Presso terzi - In genere | Dichiarazione sul credito pignorato - Citazione del debitore e del terzo - Nullità della notifica - Sanatoria - Condizioni.
Stato
decisa il 1992-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478988-01

Esecuzione forzata - Mobiliare - Presso terzi - In genere

Nel procedimento di espropriazione presso terzi, la nullità della notificazione della citazione del debitore e del terzo per la dichiarazione sul credito pignorato, che ha solo la funzione di provocare la dichiarazione del terzo ai soli fini esecutivi e nell'ambito, quindi, della procedura esecutiva, e non quella di introdurre una domanda giudiziale, è sanata, ai sensi dell'art. 156 ultimo comma cod. proc. civ., dal raggiungimento dello scopo dell'atto, quando il soggetto al quale la notifica è diretta si costituisce in giudizio o impugna l'atto o vi propone opposizione perché il compimento di una qualsiasi di queste attività da parte della persona cui la notificazione è diretta dà la certezza del raggiungimento dello scopo di questa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 543

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)