Sez. 6, Sentenza n. 3412 del 25/01/2011 Cc. (dep. 31/01/2011) Rv. 249449 - 01
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - ATTENTATI ALLA SICUREZZA DEI TRASPORTI | Bene giuridico tutelato dalle previsioni delle norme incriminatrici di cui agli artt. 432 e 340 cod. pen. - Persona offesa - Individuazione - Privato danneggiato - Esclusione - Conseguenze - Legittimazione del denunciante a proporre opposizione - Esclusione.
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - ATTENTATI ALLA SICUREZZA DEI TRASPORTI
Nei reati di attentato alla sicurezza dei trasporti (art. 432 cod. pen.) e di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità (art. 340 cod. pen.), il bene giuridico protetto va ravvisato, rispettivamente, nella pubblica incolumità e nel regolare ed ordinato andamento dell'attività della pubblica amministrazione. Ne consegue che il privato denunciante non assume la qualità di persona offesa e non è legittimato a proporre opposizione avverso la richiesta di archiviazione formulata dal P.M.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 340 CORTE COST., Cod. Pen. art. 432, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)