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Sez. 2, Sentenza n. 3158 del 28/06/1989 (Rv. 463262 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE - LIQUIDAZIONE - A CARICO DEL CLIENTE O DELLA CONTROPARTE - DIVERSITÀ - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1989-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463262-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE - LIQUIDAZIONE - A CARICO DEL CLIENTE O DELLA CONTROPARTE - DIVERSITÀ - CONSEGUENZE.*

Poiché i criteri dettati dall'art. 5 d.m. 25 maggio 1973 per la liquidazione degli onorari a carico del cliente ed a carico della controparte sono diversi tra loro, la somma indicata dal professionista nella nota delle spese da porsi a carico della parte avversaria non costituisce un limite invalicabile e neppure un parametro per la liquidazione a carico del cliente, nella quale il compenso del difensore trova ragioni anche con riguardo ai risultati del giudizio ed ai vantaggi, pure non patrimoniali, conseguiti dal proprio cliente. (V 434/71, mass n 350035).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 62, DM 25/05/1973 art. 2, DM 25/05/1973 art. 5, DM 25/05/1973 art. 6, DM 25/05/1973 art. 7, DM 25/05/1973 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)