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Istituzione di una quarta e una quinta Sezione speciale per i giudizi su ricorsi in materia di pensioni di guerra ed altre disposizioni relative alla Corte dei conti

Testo in vigore al

Art. 3 Istituzione della II Sezione giurisdizionale per le materie di contabilita' pubblica

1. La Sezione speciale per il contenzioso contabile e' soppressa.

2. E' istituita una seconda Sezione giurisdizionale, che ha, insieme con la prima, competenza promiscua nelle materie di contabilita' pubblica.

3. I giudizi sono assegnati a ciascuna delle due Sezioni anzidette dal Presidente della Corte.

4. Alle stesse due Sezioni sono devoluti i giudizi di competenza della soppressa Sezione speciale per il contenzioso contabile.

Art. 5 Delegazioni regionali

1. Gli Uffici distaccati della Corte dei conti presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche e presso il Magistrato alle acque assumono la denominazione di "Delegazioni regionali della Corte dei conti".

2. Le Delegazioni regionali della Corte dei conti esplicano le attribuzioni gia' proprie degli Uffici distaccati c quelle previste dalle norme sul decentramento amministrativo.

3. La Delegazione con sede in Trieste esercita altresi' il controllo sugli atti, i rendiconti e le contabilita' del commissario generale del Governo per il territorio di Trieste.

Art. 6 Sedi e competenza territoriale degli organi regionali di controllo

1. Per l'esercizio delle attribuzioni gia' demandate dal decreto legislativo 14 giugno 1945, n. 355, alla Delegazione della Corte dei conti presso il Ministero dei lavori pubblici, e delle altre previste dalle norme sul decentramento amministrativo, e' istituita con sede in Roma la Delegazione regionale della Corte dei conti per il Lazio.

2. Per la Sicilia, la Sardegna e il Trentino-Alto Adige le attribuzioni indicate nel precedente articolo continuano ad essere esercitate rispettivamente dalla Sezione del controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana e dalle attuali Delegazioni per la Regione sarda e per la Regione Trentino-Alto Adige.

3. Le sedi e la competenza territoriale degli Organi regionali di controllo della Corte dei conti sono indicate nella tabella A allegata alla presente legge.

Art. 7 Titolari e reggenti le Delegazioni regionali

1. Al controllo di competenza delle Delegazioni regionali e' delegato un consigliere coadiuvato dal primo referendario preposto all'ufficio. Il Presidente della Corte, sentito il Consiglio di presidenza, puo', con sua ordinanza, affidare la reggenza della delegazione ad un primo referendario, al quale competeranno in tal caso tutti i poteri spettanti, secondo le norme vigenti, al consigliere.

2. I consiglieri dirigenti le delegazioni ed i primi referendari ai quali ne sia affidata la reggenza, sono collocati nella posizione prevista dall'articolo 3, comma 6°, del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 589.

Art. 8 Coordinamento del controllo

1. I presidenti di Sezione addetti al coordinamento del controllo coordinano, secondo la rispettiva competenza, l'azione delle Delegazioni regionali con quella degli altri uffici della Corte.

Art. 9 Personale di dattilografia

1. E' istituito il ruolo del personale di dattilografia della Corte dei conti, giusta la tabella F allegata alla presente legge.

2. Il personale di dattilografia disimpegna esclusivamente mansioni di copia con i servizi ad esse inerenti, e non puo' essere adibito, neppure temporaneamente, a mansioni diverse.

3. Esso e' assunto mediante pubblico concorso per esame, al quale possono partecipare i cittadini italiani muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado e in possesso degli altri requisiti richiesti dall'articolo 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

4. Gli esami comprendono una prova scritta di lingua italiana e una prova pratica di dattilografia. Le modalita' di svolgimento del concorso sono stabilite con ordinanza del Presidente della Corte dei conti, sentite le Sezioni riunite.

5. Al personale di dattilografia della Corte dei conti compete lo stesso trattamento economico previsto per il personale di dattilografia addetto agli uffici giudiziari, ai sensi della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e sono estese, in quanto applicabili, le norme ivi contenute sull'ordinamento di detto personale.

Art. 10 Ordinamento del personale di magistratura

1. I magistrati della Corte dei conti si distinguono secondo le funzioni in:

  1. 1) presidente;

  2. 2) presidenti di Sezione e procuratore generale;

  3. 3) consiglieri e vice procuratori generali;

  4. 4) primi referendari;

  5. 5) referendari.1a

2. Le promozioni a primo referendario sono conferite per due terzi dei posti a scelta e per l'altro terzo secondo il turno di anzianita', previo giudizio di promovibilita' per merito, ai referendari che abbiano prestato almeno sei anni di effettivo servizio quali magistrati della. Corte.

3. Le promozioni a consigliere o a vice procuratore generale sono conferite, a scelta, ai primi referendari che abbiano prestato con la qualifica di primo referendario, almeno sei anni di effettivo servizio, ivi compresi quelli prestati con la qualifica di referendario antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge.

4. I magistrati che, alla, data di entrata in vigore della presente legge, rivestano la qualifica di vice referendario, sono iscritti in quella di referendario, nello stesso ordine di ruolo e con la stessa, anzianita' della qualifica di provenienza; ad essi viene attribuito il trattamento economico iniziale attualmente previsto per i referendari, computando ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici biennali, l'anzianita' maturata nella qualifica di vice referendario.

5. I magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestano la qualifica di referendario (o di primo referendario ad personam) e sostituito procuratore generale, sono iscritti nella qualifica di primo referendario nello stesso ordine di ruolo e con la stessa anzianita' della qualifica di provenienza; ad essi viene attributo il trattamento economico attualmente previsto al maturare dell'ultimo aumento quadriennale per i referendum dopo quattro anni dalla nomina, computando, ai fini della attribuzione degli aumenti periodici biennali, l'anzianita' maturata nella qualifica di provenienza.1a3

Art. 11 Funzioni dei primi referendari e referendari

1. I primi referendari sono preposti agli uffici di controllo nelle sezioni giurisdizionali hanno vuoto deliberativo negli affari dei quali sono relatori e, fermo restando il disposto dei secondo comma dell'articolo 5 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1211, possono essere chiamati dal Presidente della Corte stessa a supplire i consiglieri assenti o impediti.

2. I referendari negli uffici di controllo coadiuvano i primi referendari preposti agli uffici stessi e nelle sezioni giurisdizionali hanno voto deliberativo negli affari dei quali sono relatori.

3. Le funzioni di sostituto procuratore generale possono essere attribuite a primi referendari ed a referendari con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri giusta designazione del Presidente della Corte dei conti.

Art. 12 Nomine a referendario

1. Le nomine a referendario sono conferite a seguito di concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare:

  1. a) i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario;

  2. b) i sostituti procuratori dello Stato;

  3. c) i sostituti procuratori e giudici istruttori militari;

  4. d) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno un anno;

  5. e) gli impiegati delle Amministrazioni dello Stato, nonche' quelli dei due rami del Parlamento e del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, muniti della laurea in giurisprudenza ed appartenenti alle carriere direttive con qualifica non inferiore a quelle di consigliere di prima classe od equiparata, che nell'ultimo triennio abbiano riportato il giudizio complessivo di "ottimo".

2. Per quanto altro attiene alle modalita' del concorso per l'accesso alla qualifica iniziale della magistratura della Corte si applicano, fino all'emanazione del testo unico previsto dal successivo articolo 44, le norme vigenti.

3. Alla lettera a) dell'articolo 45 del regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, sono soppresse le parole "della regia universita' di Roma".

Art. 13 Promozioni a primo referendario, a consigliare e vice procuratore generale, a presidente di Sezione e procuratore generale

1. Le promozioni da referendario a primo referendario sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio del ministri. Il giudizio di promovibilita', a scelta o secondo il turno di anzianita', e' dato dalla seconda sezione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti.

2. Le promozioni da primo referendario a Consigliere o Vice Procuratore Generale e quelle da Consigliere o Vice Procuratore Generale e Presidente di Sezione o Procuratore Generale sono disposte cui decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, previo parete di promovibilita' dato dalla prima sezione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti.

Art. 14 Sezioni del Consiglio di Presidenza

1. Per gli adempimenti previsti dal precedente articolo 13 sono istituite due sezioni in seno al Consiglio di presidenza della Corte dei conti.

2. La prima sezione e' composta:

  1. a) del presidente della Corte, che la presiede;

  2. b) del procuratore generale;

  3. c) dei primi nove presidenti di sezione secondo lo ordine del ruolo.

3. Le funzioni di segretario della prima sezione sono espletate dal segretario generale della Corte.

4. La seconda sezione e' composta:

  1. a) del presidente della Corte, che la presiede;

  2. b) dei quattro presidenti di sezione che seguono nell'ordine di ruolo quelli chiamati a comporre la prima sezione;

  3. c) dei primi due consiglieri secondo l'ordine del ruolo, componenti le sezioni dei controllo;

  4. d) dei primi due consiglieri secondo l'ordine del ruolo, componenti le sezioni giurisdizionali;

  5. e) del primo vice procuratore generale secondo lo ordine del ruolo;

  6. f) del segretario generale, con funzioni di relatore.

5. Le funzioni di segretario della seconda sezione sono espletate dal primo referendario che preceda nell'ordine di ruolo tra quelli addetti al segretariato generale.

Art. 15 Norme sulla composizione e sul funzionamento delle Sezioni

1. I magistrati collocati fuori ruolo per esercitare funzioni diverse da quelle di istituto, non possono far parte delle sezioni costituite, ai termini del precedente articolo 14, in seno al Consiglio di presidenza.

2. In caso di assenza o di impedimento, il presidente della Corte puo' essere sostituito, nella presidenza di ciascuna sezione, dal presidente di sezione che preceda nell'ordine di ruolo tra, quelli componenti la sezione medesima.

3. I presidenti di sezione, i consiglieri ed il vice procuratore generale, componenti le due sezioni del Consiglio di presidenza, in caso di assenza o di impedimento sono sostituiti dai magistrati di pari funzione che immediatamente seguano in ordine di ruolo.

4. Per la validita' delle deliberazioni e' necessaria la presenza di almeno sei dei suoi membri, oltre il presidente, per la prima sezione; di almeno cinque dei suoi membri, oltre il presidente ed il segretario generale, per la seconda sezione.

5. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza assoluta; a parita' di voti prevale quello del presidente.

Art. 16 Carriera del personale di segreteria e di revisione

1. La carriera del personale di segreteria e di revisione della Corte dei conti e' distinta in carriera direttiva e carriera di concetto.
La carriera direttiva comprende le seguenti qualifiche:

2. Direttore capo di segreteria o direttore capo di revisione;
Direttore di segreteria di prima classe o direttore di revisione di prima classe;
Direttore di segreteria di seconda classe o direttore di revisione di seconda classe;
Vice direttore di segreteria o vice direttore di revisione.
La carriera di concetto comprende le seguenti qualifiche:

3. Segretario o revisore;
Segretario aggiunto o revisore aggiunto;
Vice segretario o vice revisore.

Art. 17 Norme per l'accesso, per la progressione in carriera e per lo stato giuridico del personale di segreteria e di revisione

1. Per l'accesso alla carriera del personale di segreteria e di revisione, istituita a norma dell'articolo precedente, per la progressione nella medesima e per quanto concerne lo stato giuridico del personale ad essa appartenente valgono, in quanto applicabili, le norme stabilite nella parte seconda, titolo V, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.

2. L'ultimo comma dell'articolo unico della legge 19 novembre 1956, n. 1305, e' sostituito dal seguente:
"Gli impiegati della carriera del personale di segreteria e di revisione della Corte dei conti esercitano presso le sezioni giurisdizionali le funzioni di segretario".

Art. 18 Istituzione della qualifica di archivista superiore

1. E' istituita la qualifica di archivista superiore nella carriera del personale esecutivo della Corte dei conti.

2. La promozione alla detta qualifica si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli archivisti capi con almeno tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 19 Compensi per lavoro straordinario

1. Al personale della Corte dei conti appartenente alla carriera di segreteria e di revisione e a quella esecutiva e' estesa la disposizione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 400, modificato dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767.

2. La disposizione predetta si applica anche nei confronti del personale del ruolo transitorio di revisione di cui all'articolo 9 del regio decreto 11 dicembre 1911, n. 1404, e successive modificazioni, del ruolo aggiunto della carriera direttiva, nonche' del personale di dattilografia.

Art. 20 Consigli di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione per gli impiegati della Corte dei conti appartenenti alla carriera di segreteria e di revisione e a quella esecutiva e' composto a norma dell'articolo 23 del regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364. Ne sono altresi' componenti due impiegati, ciascuno appartenente ad una delle anzidette carriere, da nominarsi, insieme con due supplenti, secondo le modalita' previste nell'articolo stesso.

2. Il Consiglio di amministrazione previsto dal precedente comma esercita le attribuzioni di sua competenza anche nei confronti del personale del ruolo transitorio di revisione di cui all'articolo 9 del regio decreto 11 dicembre 1941, n. 1404, e successive modificazioni, del ruolo aggiunto della carriera direttiva, nonche' del personale di dattilografia.

3. Il Consiglio di amministrazione per il personale della carriera ausiliaria e' composto a norma dell'articolo 94 del regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364. Ne fa altresi' parte un impiegato di detta carriera da nominarsi, insieme con un supplente, secondo le modalita' previste nell'articolo stesso.

4. I componenti dei Consigli di amministrazione possono essere confermati annualmente per non piu' di due volte.

5. Per la validita' delle deliberazioni dei Consigli di amministrazione e' necessaria la presenza di almeno due terzi dei loro membri, oltre il presidente.

6. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza assoluta: a parita' di voti prevale quello del presidente.

Art. 21 Commissione di disciplina

1. Per gli impiegati delle carriere di segreteria e di revisione, esecutiva ed ausiliaria, la Commissione di disciplina e' presieduta da un presidente di Sezione della Corte ed e' composta di un consigliere della Corte e di un direttore capo di segreteria o di revisione.

2. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera di segreteria o di revisione.

3. Per ciascuno dei due membri della Commissione e per il segretario e' nominato un supplente di pari qualifica.

4. La Commissione di disciplina e' nominata annualmente con ordinanza del Presidente della Corte, sentito il Consiglio di Presidenza; nessuno puo' fare parte della Commissione per piu' di due anni consecutivi.

5. La Commissione di disciplina esercita le attribuzioni di sua competenza anche nei confronti del personale del ruolo transitorio di revisione di cui all'articolo 9 del regio decreto 11 dicembre 1941, n. 1404, e successive modificazioni, del ruolo aggiunto della carriera direttiva, nonche' del personale di dattilografia.

Art. 22 Norme per lo svolgimento delle carriere non di magistratura

1. Allo svolgimento delle carriere del personale direttivo di concetto, esecutivo ed ausiliario sono estese le disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,

Art. 23 Ruoli organici del personale del personale di magistratura

1. Il ruolo organico dei magistrati della Corte dei conti e' stabilito con tabella B allegata alla presente legge, in sostituzione delle tabelle A e B alla legge 21 marzo 1953, n. 161.

2. Al predetto ruolo organico sono temporaneamente aggiunti i posti indicati nella tabella C allegata alla presente legge. Il riassorbimento di tali posti verra' iniziato a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo al compimento del decimo anno dalla data data di entrata in vigore della presente legge, e si effettuera' usufruendo della meta' delle vacanze che si verificheranno nel ruolo stesso posteriormente alla data anzidetta.