Sez. 3, Ordinanza n. 22485 del 27/10/2011 (Rv. 620333 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - COMPETENZE DI PROCURATORE | Tariffa forense deliberata dal C.N.F. - D.m. di approvazione - Fonte regolamentare - Principi contenuti nella legge n. 794 del 1942 - Giudizio di cassazione - Competenze del difensore - Diritti di procuratore - Spettanza - Esclusione.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - COMPETENZE DI PROCURATORE
Il d.m. di approvazione della tariffa forense, avendo natura di fonte regolamentare così come desumibile dalla legge 7 novembre 1957, n. 1051, di attribuzione della competenza al Consiglio Nazionale Forense, deve essere interpretato alla luce dei parametri e all'interno dei limiti stabiliti dalla legge 13 giugno 1942, n. 794, che escludono il riconoscimento dei diritti di procuratore per qualsiasi giudizio di cassazione compreso il regolamento di competenza, nonostante l'istanza possa essere proposta anche da un avvocato non iscritto nell'albo speciale dei cassazionisti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 CORTE COST., Legge 07/11/1957 num. 1051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)