Sez. 1, Ordinanza n. 25154 del 19/09/2024 (Rv. 672405-01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Criterio del VAM - Sentenza della Corte cost. n. 181 del 2011 - Applicazione ai rapporti non esauriti - Criterio del valore venale pieno - Rilevanza.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
In tema di determinazione dell'indennità di espropriazione, la sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2011, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del criterio del VAM (valore agricolo medio), trova applicazione ai rapporti non ancora definitivamente esauriti, con riguardo ai quali l'indennità va stimata utilizzando il criterio generale del valore venale pieno.
Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Costituzione art. 136, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis com. 4 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)