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Sez. 1, Sentenza n. 6632 del 26/06/1999 (Rv. 528039 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE | Incompetenza - Eccezione di parte - In senso proprio - Onere probatorio relativo.
Stato
decisa il 1999-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/528039-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE

La deduzione con cui si sostiene l'incompetenza per territorio (nei casi in cui la competenza territoriale non è inderogabile) è una eccezione in senso proprio, la quale non soltanto deve essere sollevata dalla parte interessata, ma deve essere altresì corredata dalla prova dei fatti su cui si fonda, secondo il disposto dell'art. 2697 cod. civ., cosicché spetta a chi eccepisce l'incompetenza l'onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi dell'eccezione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)