Costituzione e funzionamento degli organi regionali
Testo in vigore al
Titolo I. Statuti regionali
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica panno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1 Contenuto dello Statuto regionale
1. Lo Statuto regionale deve contenere norme:
1° sulla organizzazione degli uffici regionali e sul funzionamento del Consiglio e della Giunta regionale;
2° sui rapporti fra Consiglio, Giunta e Presidente regionale;
3° sulla delega di funzioni amministrative della Regione a Province, a Comuni e ad altri Enti locali per oggetto definito e per tempo determinato;
4° sulla eventuale istituzione di circondari;
5° sullo stato giuridico ed economico degli impiegati della Regione;
6° sui termini e sulle modalita' della pubblicazione degli atti degli organi regionali.
Art. 2 Iniziativa delle leggi regionali
1. Lo Statuto regionale deve contenere norme sulla iniziativa delle leggi regionali.
2. L'iniziativa spetta alla Giunta, a ciascun membro del Consiglio regionale, ai Consigli comunali, in numero non inferiore a 5, e ai Consigli provinciali.
3. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi regionali mediante presentazione di un progetto redatto in articoli.
4. Lo Statuto regionale determina il numero di elettori, iscritti nelle liste elettorali politiche della Regione, necessario per la presentazione del progetto. In ogni caso esso non puo' essere inferiore a 3000 ne' superiore a 15.000.
Art. 3 Referendum abrogativo di leggi regionali
1. Lo Statuto regionale deve contenere norme sul referendum abrogativo di leggi regionali, con le limitazioni e le modalita' stabilite per il referendum abrogagativo delle leggi dello Stato, salvo per il numero dei richiedenti, che non deve essere inferiore ad un venticinquesimo degli iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, relative ai cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
2. La proposta di referendum e' approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se e' raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
Art. 4 Referendum abrogativo di regolamenti e provvedimenti amministrativi regionali
1. Lo Statuto regionale deve contenere norme sul referendum abrogativo di regolamenti regionali e di provvedimenti amministrativi di interesse generale della Regione, con le limitazioni e le modalita' di cui all'articolo precedente.
2. E' escluso il referendum abrogativo per norme regolamentari adottate in esecuzione di norme legislative e per provvedimenti amministrativi meramente esecutivi di norme legislative o regolamentari.
Art. 5 Procedura per la revisione e l'abrogazione delle norme statutarie
1. Lo Statuto regionale deve contenere norme sulla revisione delle disposizioni statutarie e sulla loro abrogazione.
2. L'iniziativa per la revisione o l'abrogazione si esercita a norma dell'art. 2.
3. Nessuna iniziativa per la revisione o la abrogazione dello Statuto puo' prendersi se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dell'ultima modifica. Un'iniziativa di revisione o abrogazione respinta dal Consiglio regionale non puo' essere rinnovata se non sia decorso un anno dalla rielezione.
4. La revisione o l'abrogazione dello Statuto deve essere deliberata dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione.
5. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto regionale non e' valida se non accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente.
Art. 6 Approvazione dello Statuto regionale
1. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette copia dello Statuto deliberato dal Consiglio regionale al Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presenta entro quindici giorni al Parlamento.
2. Il Parlamento, ove riscontri nello Statuto disposizioni contrarie alle leggi o ai principi generali dell'ordinamento dello Stato o in contrasto con l'interesse dello Stato o di altre Regioni, ne rifiuta l'approvazione e lo rinvia al Consiglio regionale.
3. Il rifiuto e' comunicato al Presidente del Consiglio regionale dal Presidente del Consiglio dei Ministri, mediante trasmissione dei relativi resoconti parlamentari. Il Consiglio regionale entro 120 giorni dal ricevimento di tale comunicazione deve deliberare il nuovo Statuto.
4. Le stesse norme si applicano anche per parziali modifiche dello Statuto.
Art. 7 Pubblicazione dello Statuto regionale
1. Lo Statuto della Regione entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della legge di approvazione e del testo integrale dello Statuto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
2. La legge di approvazione e il testo integrale dello Statuto sono pubblicati altresi' nel "Bollettino Ufficiale della Regione".
Titolo II. Potesta' normativa della Regione
Art. 8 Potesta' legislativa della Regione
1. La regione esercita la potesta' legislativa sulle materie e nei limiti stabiliti dalla Costituzione e secondo le norme del proprio Statuto.
Art. 9 Condizioni per l'esercizio della potesta' legislativa da parte della Regione
1. Il Consiglio regionale non puo' deliberare leggi sulle materie attribuite alla sua competenza dall'art. 117 della Costituzione se non sono state preventivamente emanate, ai sensi della disposizione transitoria IX della Costituzione, le leggi della Repubblica contenenti, singolarmente per ciascuna materia, i principi fondamentali cui deve attenersi la legislazione regionale.
2. In materia di circoscrizioni comunali, fiere e mercati, istruzione artigiana e professionale, musei e biblioteche di enti locali, caccia e pesca nelle acque interne, il Consiglio puo' emettere leggi nei limiti dell'art. 117 della Costituzione anche prima della emanazione delle leggi della Repubblica previste nel comma precedente.
Art. 10 Adeguamento delle leggi regionali alle leggi della Repubblica
1. Le leggi della Repubblica che modificano i principi fondamentali di cui al primo comma dell'articolo precedente abrogano le norme regionali che siano in contrasto con esse.
2. I Consigli regionali dovranno portare alle leggi regionali le conseguenti necessarie modificazioni entro novanta giorni.
Art. 11 Controllo e promulgazione delle leggi regionali
1. Il Presidente del Consiglio regionale invia entro cinque giorni al Commissario del Governo, per il visto, le leggi deliberate dal Consiglio stesso.
2. Se entro trenta giorni dalla data della ricevuta il Governo non fa opposizione e il Commissario non, appone il visto, questo si ha per apposto.
3. Entro dieci giorni dall'apposizione del visto o dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, le leggi regionali sono promulgate dal Presidente della Giunta. Il testo e' preceduto dalla formula: "Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga". Nell'ipotesi di cui al secondo comma la formula e' cosi' modificata: "Il Consiglio regionale ha approvato. Il visto del Commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge. Il Presidente della Giunta regionale promulga".
4. Al testo segue la formula: "La presente legge regionale sara' pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla, osservare come legge della Regione (indicazione della Regione)".
5. Le leggi regionali sono riprodotte nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Art. 12 Entrata in vigore delle leggi e dei regolamenti regionali
1. Le leggi e i regolamenti regionali entrano in vigore non prima del quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nel "Bollettino Ufficiale della Regione", salvo i casi d'urgenza previsti dal secondo comma dell'art. 127 della Costituzione.
Art. 13 Anticipata entrata in vigore di leggi regionali
1. Il consenso del Governo della Repubblica alla anticipata entrata in vigore di leggi regionali, ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, e' dato con visto apposto alla legge stessa dal Commissario del Governo.
Titolo III. Organi della Regione
Capo I. Il consiglio regionale
Art. 14 Prima adunanza del Consiglio
1. Il Consiglio regionale tiene la sua prima adunanza il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla proclamazione degli eletti. Gli avvisi di convocazione sono inviati dal Presidente della Giunta regionale uscente almeno 5 giorni prima.
2. La presidenza provvisoria del Consiglio e' assunta dal consigliere piu' anziano di eta' fra i presenti. I due consiglieri piu' giovani fungono da segretari.
Art. 15 Primi adempimenti del Consiglio
1. Il Consiglio regionale procede, come primo suo atto, alla costituzione dell'ufficio di presidenza con l'elezione del Presidente, di due Vice presidenti e di due segretari.
2. Alla elezione del Presidente, dei due Vice presidenti e dei due segretari del Consiglio regionale si proceda con votazioni separate.
3. Ciascun consigliere vota un solo nome.
4. Il Consiglio elegge inoltre nel proprio seno, all'infuori dei membri della Giunta, tre revisori dei conti.
5. Ciascun consigliere vota due nomi.
6. I componenti l'ufficio di presidenza restano in carica un anno e sono rieleggibili.
Art. 16 Assegno del Presidente del Consiglio regionale
1. Al Presidente del Consiglio regionale e' corrisposto un assegno mensile, fissato con legge regionale, che non puo' superare l'ammontare delle competenze di un funzionario dello Stato di grado III.
Art. 17 Indennita' di presenza dei consiglieri regionali
1. Ai consiglieri regionali per i giorni di seduta e' corrisposta un'indennita' di presenza fissata con legge regionale.