REGOLAMENTO (CEE) N. 1079/77 DEL CONSIGLIO del 17 maggio 1977 relativo ad un prelievo di corresponsabilità e a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
Testo in vigore al
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo1,
visto il parere del Comitato economico e sociale2,
considerando che c la situazione del mercato comunitario dei prodotti lattiero-caseari è caratteristiche dall'esistenza di eccedenze strutturali, dovute a uno squilibrio tra la domanda e l'offerta dei prodotti disciplinati dal regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 559/764;
considerando che, per ripristinare gradualmente un maggiore equilibrio tra la produzione e il fabbisogno del mercato e per rendere meno gravosi gli oneri occasionati alla Comunità dalla situazione attuale, e in particolare dalle considerevoli eccedenze, è opportuno stabilire una connessione più diretta tra la produzione e lo smaitimento dei prodotti lattiero-caseari; che a tal fine è necessario, tenendo conto dell'importanza degli interessi pubblici in gioco, istituire per un periodo pluriennale un prelievo di corresponsabilità, gravante uniformemente su tutte le consegne di latte alle latterie, nonchù su alcune vendite di prodotti lattiero-casearii alla fattoria;
considerando che, per non compromettere il conseguimento degli obiettivi definiti dalla direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate5, modificata dalla direttiva 76/400/CEE6, è opportuno astenersi dal riscuotere il prelievo nelle regioni montane delimitate in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, di detta direttiva;
considerando che, per quanto riguarda le vendite alla fattoria e tenuto conto delle possibilità di controllo, l'applicazione del prelievo deve essere limitata a quei quantitativi di latte utilizzati alla fattoria per la fabbricazione di burro o crema che - in virtù dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 986/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti per il latte scremato ed il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali7, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 876/778 - determinano la concessione di un aiuto per il latte scremato ottenuto con tale utilizzazione;
considerando che, per motivi d'ordine amministrativo, è necessario disporre che, ove possibile, il prelievo venga trattenuto dagli acquirenti del latte sulle somme dovute ai produttori;
considerando che è necessario prevedere, in connessione con il prelievo, misure specifiche atte a facilitare l'ampliamento dei mercati e lo smaltimento delle eccedenze sul mercato comunitario e su quello mondiale;
considerando che il complesso delle misure previste nel presente regolamento è destinato a regolarizzare e a stabilizzare il mercato dei prodotti lattiero-caseari e a completare così l'attuale sistema di intervento; che è necessario quindi far sì che i prelievi e le spese occazionate dalle misure specifiche siano computati nel quadro del regime di finanziamento della politica agricola comune,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1. Durante il periodo compreso tra il 16 settembre 1977 e la fine della campagna lattiera 1979/1980, un prelievo di corresponsabilità è dovuto da ogni produttore di latte per i quantitativi di latte forniti a un'impresa dedita al trattamento o alla trasformazione di questo prodotto, nonchù, nei casi definiti all'articolo 3, paragrafo 2, per i quantitativi di latte da lui venduti sotto forma di altri prodotti lattiero-caseari.
2. Il prelievo non viene tuttavia riscosso nelle regioni montane delimitate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 75/268/CEE.
Art. 2
1. Il livello del prelievo viene fissato, previa consultazione delle organizzazioni di produttori associati a livello comunitario da parte della Commissione, secondo la procedura descritta all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, anteriormente al 1° novembre per la campagna lattiera successiva.
2. L'importo del prelievo tiene conto della situazione del mercato, delle previsioni in materia di domanda e offerta dei prodotti lattiero-caseari, nonchù dell'evoluzione delle scorte.
3.
Il prelievo non può essere inferiore all'1,5 % nù superiore al 4 % del prezzo indicativo del latte valido per la campagna in questione.
Per il periodo compreso tra il 16 settembre 1977 e al fine della campagna lattiera 1977/1978, il prelievo è fissato all'1,5 % del prezzo indicativo del latte.
4. Nel caso di una campagna lattiera il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può modificare il livello del prelievo in vigore, rispettando i limiti definiti al paragrafo 3, primo comma, qualora ciò sia reso necessario da un notevole mutamento dei criteri di cui al paragrafo 2. Tuttavia, la differenza tra il prelievo fissato in virtù del paragrafo 1 e il nuovo prelievo non può superiore l'1 % del prezzo indicativo del latte.
Art. 3
1. In caso di consegna a un'impresa dedita al trattamento o alla trasformazione del latte, l'acquirente del latte trattiene il prelievo sulla somma da pagare al produttore; l'acquirente in questione ne versa l'importo ogni mese, per il mese precedente, all'organismo competente designato a tal fine da ciascuno Stato membro.
2. Se il latte è venduto dal produttore di latte sotto forma di altri prodotti lattiero-caseari, il prelievo viene da lui pagato all'organismo competente per quei quantitativi di latte impiegati per la fabbricante, nella fattoria, di burro e crema che beneficiano di un aiuto in virtù dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 986/68.
Art. 4
1. Secondo la procedura descritta all'articolo 6 vengono adottate misure volte ad ampliare i mercati dei prodotti lattiero-caseari.
2. Per misure ai sensi del paragrafo 1 si intendono misure aventi per oggetto:
— l'ampliamento dei mercati all'interno della Comunità,
— l'ampliamento dei mercati fuori della Comunità,
— la ricerca di nuovi sbocchi e di prodotti qualitativamente migliori.
3. Prima di ciascun periodo di applicazione del prelievo, da stabilire in virtù dell'articolo 2, paragrafo 1, la Commissione trasmette al Consiglio il programma delle misure di cui al paragrafo 2 che intende adottare nel corso della campagna lattiera successiva.
Art. 5
1. Per quanto attiene al finanziamento della politica agricola comune, il prelievo corresponsabilità e le misure di cui all'articolo 4 sono considerati come interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli.
2. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70, il funzionamento delle misure di cui all'articolo 4 può essere limitato ad una parte delle relative spese.
3. Secondo la procedura descritta all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70, possono essere stabilite modalità d'applicazione del paragrafo 1.
Art. 6
$Le modalità di applicazione del presente regolamento vengono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 17 maggio 1977. Per il Consiglio Il Presidente J. SILKIN