Sez. 3 - , Ordinanza n. 4860 del 23/02/2021 (Rv. 660709 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - FORMA | Requisiti nel rito ordinario di cognizione - Formule sacramentali - Configurabilità - Esclusione - Differimento d’udienza - Necessità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - FORMA
In tema di impugnazione, nel rito ordinario di cognizione la proposizione dell'appello incidentale della parte non totalmente vittoriosa in primo grado non richiede formule sacramentali o forme particolari, essendo sufficiente che dalla comparsa di costituzione risulti in modo non equivoco la volontà di ottenere la riforma della decisione, né investe l'ufficio giudiziario dell'incombente di differire l'udienza per dare modo all'appellante principale di prendere posizione sull'impugnazione incidentale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 343
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)