Sez. 6, Sentenza n. 24137 del 18/04/2001 Cc. (dep. 13/06/2001) Rv. 219364 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Provvedimento di sospensione dei termini per complessità del dibattimento - Perdita di efficacia per pregiudiziale di costituzionalità - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE
La sospensione obbligatoria del processo in pendenza di una questione di legittimità costituzionale non determina la caducazione dell'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare per complessità del dibattimento, precedentemente pronunciata, ai sensi dell'art. 304, comma 2 cod.. proc. pen., in quanto il procedimento versa in uno stato di quiescenza in cui è inibita al giudice qualsiasi attività processuale valutativa, come quella richiesta per la verifica della efficacia della predetta ordinanza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 2 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 com. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)