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Modificazioni della legge 15 febbraio 1963, n. 281, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi

Testo in vigore al

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'articolo 1 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e' sostituito dal seguente:
"La presente legge si applica ai prodotti di origine vegetale, animale e minerale, nonche' ai prodotti chimico-industriali isolati o tra loro convenientemente mescolati, destinati all'alimentazione degli animali allevati.
Sono "mangimi semplici di origine vegetale" i singoli prodotti vegetali allo stato naturale freschi o conservati, ed i derivati delle lavorazioni industriali dei medesimi.
Sono "mangimi semplici di origine animale" i singoli prodotti animali allo stato naturale, freschi o conservati, ed i derivati delle lavorazioni industriali dei medesimi.
Sono "mangimi composti" le preparazioni ottenute associando convenientemente due o piu' mangimi semplici.
Sono "prodotti di origine minerale" i singoli sali minerali e le loro associazioni destinati alla alimentazione degli animali allevati.
Sono "additivi" le sostanze le quali possono, se incorporate nei mangimi, influenzare favorevolmente le caratteristiche degli stessi e le produzioni animali.
Sono considerati additivi anche le sostanze pigmentanti nonche' le sostanze coloranti ammesse per la denaturazione e il riconoscimento delle sostanze alimentari.
Sono "integratori per mangimi" le preparazioni contenenti sempre in stato di dispersione in un supporto anche liquido, singolarmente o associati tra di essi, vitamine, antibiotici e residuati della loro preparazione, sali di elementi oligodinamici ed altri costituenti ad azione biologica e comunque destinati ad essere aggiunti a mangimi allo scopo di potenziarne il valore nutritivo, o di stimolare determinate funzioni produttive ed energetiche degli animali.
Sono "integratori medicati per mangimi" le preparazioni contenenti, sempre in stato di dispersione in un supporto anche liquido, i principi attivi ammessi, e destinate a sopperire a particolari esigenze dello stato di salute degli animali per mezzo di trattamenti collettivi per via alimentare.
Il Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 9, stabilisce con proprio decreto:
a) quali siano i principi attivi che sono consentiti nella preparazione degli integratori e degli integratori medicati per mangimi;
b) la concentrazione massima di ciascuno di detti principi attivi consentita negli integratori e negli integratori medicati per mangimi;
c) la dose minima e, quando occorra, quella massima di ciascuno di detti principi attivi consentita nel mangime integrato ed integrato medicato, in relazione all'impiego per le varie specie animali;
d) le dosi e le modalita' di impiego degli integratori medicati per mangimi destinati ai trattamenti collettivi per via alimentare e le condizioni cui debbono essere subordinati la produzione, la vendita e l'impiego degli stessi e dei mangimi con essi preparati;
e) quali siano gli additivi, i prodotti minerali e chimico-industriali consentiti nell'alimentazione animale, le rispettive caratteristiche, nonche', quando occorrano, le norme di impiego e di confezionamento e le dichiarazioni da fornirsi agli acquirenti.
Sono "mangimi semplici integrati" e "mangimi composti integrati", le preparazioni ottenute associando convenientemente ai mangimi semplici, ai mangimi composti ed ai mangimi composti concentrati uno o piu' integratori per mangimi.
Sono "mangimi composti concentrati" i mangimi composti aventi un tenore in sostanze nutritive tale che, per l'impiego, devono essere diluiti con altri mangimi semplici.
Sono "nuclei" i mangimi composti concentrati integrati.
Sono "mangimi semplici integrati medicati", "mangimi composti integrati medicati" e "nuclei medicati" le preparazioni ottenute associando convenientemente ai mangimi semplici, ai mangimi composti, e ai mangimi composti concentrati uno o piu' integratori medicati per mangimi".

Art. 2

1. L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e' sostituito dai seguenti:
"La denominazione di "germe di frumento" e' riservata al sottoprodotto ottenuto dalla lavorazione del frumento e costituito essenzialmente dagli embrioni e da frammenti di crusca.
I prodotti costituiti da due o piu' sottoprodotti dello stesso cereale possono considerarsi mangimi semplici.
Se considerati tali essi vanno, peraltro, posti in commercio sotto la denominazione del sottoprodotto di minor valore commerciale.
Nei sottoprodotti di cui al presente articolo e nei derivati delle lavorazioni industriali dei cereali e di altri semi e' tollerata la presenza di parti di semi estranei commestibili per gli animali, normalmente contenuti nei prodotti sottoposti a lavorazione".

Art. 3

1. Il primo comma dell'articolo 4 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e' sostituito dai seguenti:
"Chiunque intende produrre a scopo di vendita o preparare per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, mangimi semplici di origine animale deve chiedere l'autorizzazione al prefetto della provincia che la concede a tempo indeterminato, previo accertamento, da parte di una commissione provinciale composta del veterinario provinciale, del capo dello ispettorato provinciale dell'agricoltura e di un funzionario della camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, che le attrezzature ed i requisiti igienico-sanitari dello stabilimento siano rispondenti alla produzione che si intende conseguire.
L'autorizzazione di cui al comma precedente non e' richiesta per la produzione a scopo di vendita o per la preparazione per conto terzi, o comunque, per la distribuzione per il consumo, del siero di latte, del latticello e del latte scremato allo stato naturale".

Art. 4

1. Il primo comma dell'articolo 5 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e' sostituito dal seguente:
"Chiunque intende produrre a scopo di vendita o preparare per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, mangimi composti o mangimi composti concentrati deve chiedere l'autorizzazione al prefetto della provincia che la concede a tempo indeterminato, previo accertamento da parte di una commissione provinciale, composta del veterinario provinciale, del capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e di un funzionario della camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, che le attrezzature ed i requisiti igienico-sanitari dello stabilimento siano rispondenti alla produzione che si intende conseguire".
L'ultimo comma dell'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
"Ove nella produzione dei mangimi composti e dei mangimi composti concentrati siano impiegati mangimi semplici di origine animale di produzione nazionale, questi devono essere forniti da ditte debitamente autorizzate ai sensi del precedente articolo 4, o, qualora siano importati, devono risultare privi di agenti patogeni".

Art. 5

1. Il primo comma dell'articolo 6 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e' sostituito dal seguente:
"Chiunque intende produrre a scopo di vendita o preparare per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, mangimi semplici integrati, mangimi semplici integrati medicati, mangimi composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei, nuclei medicati deve chiedere l'autorizzazione al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, che la rilascia, a tempo indeterminato, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e le foreste e per la sanita', previo accertamento da parte di una commissione provinciale, composta del veterinario provinciale, del capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e di un funzionario della camera di commercio, industria, agricoltura e' artigianato, che le attrezzature ed i requisiti igienico-sanitari degli impianti siano rispondenti alla produzione che si intende conseguire".
L'ultimo comma dell'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
"Ove nella produzione di mangimi composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei e nuclei medicati siano impiegati mangimi semplici di origine animale di produzione nazionale questi devono essere forniti da ditte debitamente autorizzate ai sensi dello articolo 4, o, qualora siano importati, devono risultare privi di agenti patogeni".
Dopo l'ultimo comma dell'articolo 6 aggiungere il seguente:
"Non sono soggetti all'obbligo dell'autorizzazione gli imprenditori agricoli che producano mangimi semplici di origine animale, mangimi composti, mangimi composti concentrati, mangimi semplici integrati, mangimi composti integrati, mangimi semplici integrati medicati, mangimi composti integrati medicati, nuclei e nuclei medicati per esclusivo consumo aziendale, purche' impieghino integratori, integratori medicati e nuclei medicati prodotti da ditte regolarmente autorizzate".

Art. 6

1. L'articolo 7 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e' sostituito dal seguente:
"Chiunque intende produrre a scopo di vendita o preparare per conto terzi o, comunque per la distribuzione per il consumo, integratori o integratori medicati per mangimi deve chiedere distinte autorizzazioni al Ministro per la sanita' che le rilascia, a tempo indeterminato, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e per le foreste e per l'industria, il commercio e l'artigianato, previo accertamento da parte di una commissione provinciale composta del medico provinciale, del veterinario provinciale, del capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e di un funzionario della camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato che le attrezzature ed i requisiti igienico-sanitari degli impianti siano rispondenti alle produzioni che si intendono conseguire.
Le autorizzazioni sono richieste anche quando gli integratori o gli integratori medicati per mangimi sono prodotti da chi li impiega direttamente nella preparazione di mangimi semplici integrati, mangimi semplici integrati medicati, mangimi composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei e nuclei medicati sia per la vendita che per conto terzi.
Le autorizzazioni sono soggette al pagamento per ogni anno solare o sua frazione, della tassa di concessione governativa nella misura di lire 10.000 da corrispondere in modo ordinario.
Chi intende produrre a scopo di vendita o preparare per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, integratori, integratori medicati per mangimi, nuclei medicati, mangimi semplici integrati medicati, mangimi composti integrati medicati, deve avvalersi dell'opera di un laureato in farmacia o in scienze agrarie o in chimica o in chimica industriale o in scienze biologiche o in medicina veterinaria, iscritto all'albo.
Il suddetto laureato deve prestare la sua opera come dipendente in maniera continuativa nelle aziende che producono integratori, integratori medicati o nuclei medicati".

Art. 7

1. L'articolo 8 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e' sostituito dal seguente:
"Per la vendita di ogni singolo integratore e integratore medicato per mangimi sia di fabbricazione nazionale che di importazione, deve essere richiesta la registrazione al Ministro per la sanita' che la concede di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il parere della commissione tecnica di cui all'articolo 9 che accerta la corrispondenza dell'integratore o dell'integratore medicato per mangimi, alle caratteristiche previste nell'articolo 1.
La registrazione e' richiesta anche quando gli integratori o gli integratori medicati per mangimi sono prodotti da chi li impiega nella preparazione di mangimi semplici integrati, mangimi semplici integrati medicati, mangimi composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei e nuclei medicati anche se destinati alla vendita.
Nella domanda di registrazione di cui al primo comma, deve essere indicato lo stabilimento autorizzato ai sensi dell'articolo 7 presso il quale si intende effettuare la produzione degli integratori per mangimi e degli integratori medicati per mangimi.
Il decreto di registrazione riporta la composizione dell'integratore e dell'integratore medicato per mangimi e ne indica le percentuali minime e massime di impiego in rapporto alle specie animali per cui viene preparato.
Il decreto di registrazione e' soggetto alla tassa di concessione governativa di lire 10.000 da pagarsi in modo ordinario.
Il Ministero della sanita' ogni anno pubblica nella Gazzetta Ufficiale l'elenco degli integratori e degli integratori medicati per mangimi che abbiano ottenuto la registrazione ai sensi dei commi precedenti.
Quando le qualita' dei principi attivi contenuti negli integratori e negli integratori medicati e le relative dosi di impiego rientrano nei limiti stabiliti dall'articolo 1 della presente legge, la vendita dei detti integratori e' consentita dal momento in cui e' presentata la domanda di registrazione".

Art. 8

1. L'articolo 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e' sostituito dal seguente:
"Presso il Ministero della sanita' e' istituita una commissione tecnica composta di:
due rappresentanti del Ministero della sanita', di cui uno con funzioni di presidente;
due rappresentanti dell'Istituto superiore di sanita';
due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
una rappresentante del Ministero delle finanze appartenente al laboratorio chimico centrale delle dogane;
un rappresentante degli istituti di sperimentazione zootecnica designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
un rappresentante degli istituti zooprofilattici;
due rappresentanti delle organizzazioni dei produttori ed importatori di integratori e di mangimi integrati;
tre rappresentanti della cooperazione, designati dalle associazioni nazionali di tutela e di vigilanza delle cooperative piu' rappresentative;
quattro rappresentanti degli allevatori, di cui due rappresentanti dei coltivatori diretti ed uno rappresentante dei mezzadri, designati dalle associazioni nazionali di categoria piu' rappresentative.
La commissione di cui sopra e' nominata dal Ministro per la sanita', dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.
La commissione esprime il proprio parere nei casi previsti dalla legge o quando sia richiesto dalle amministrazioni interessate".

Art. 9

1. L'articolo 10 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e' sostituito dal seguente:
"Ferme restando le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero per quanto riguarda l'osservanza delle vigenti norme sui divieti di carattere economico, e' vietata l'importazione di prodotti disciplinati dalla presente legge non aventi requisiti, composizione e confezionamento dalla stessa stabiliti.
I mangimi semplici di origine animale saranno ammessi all'importazione sempre che dai certificati di origine e sanita', rilasciati dai veterinari a cio' autorizzati dai paesi di provenienza, risulti che i mangimi stessi abbiano subito un idoneo trattamento di sterilizzazione, e siano all'atto dell'importazione privi di agenti patogeni.
In deroga a quanto disposto nei successivi articoli 11, 14 e 16 per i prodotti ivi contemplati importati dall'estero potranno essere indicati anziche' il nome o la ragione sociale e la sede della ditta produttrice o confezionatrice, quelli della ditta importatrice.
Le indicazioni e le dichiarazioni che a norma della presente legge devono accompagnare i suddetti prodotti di provenienza estera devono essere scritte anche in lingua italiana ed i pesi, dove siano espressi, devono essere indicati con il sistema metrico decimale.
E' consentita per l'esportazione la fabbricazione dei prodotti contemplati dalla presente legge aventi requisiti diversi da quelli stabiliti dalla legge stessa. Detti prodotti devono essere inviati direttamente dalle fabbriche alle stazioni di confine o ai porti di imbarco o agli aeroporti.
Prima ancora di iniziare la fabbricazione le imprese produttrici devono dare comunicazione della quantita' e della qualita' dei prodotti destinati all'estero al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per i mangimi semplici, i mangimi semplici integrati, i mangimi composti, i mangimi composti concentrati, i mangimi composti integrati, i mangimi composti integrati medicati, i nuclei ed i nuclei medicati, al Ministero della sanita' per gli integratori e per gli integratori indicati per mangimi, e al Ministero delle finanze in tutti i casi".

Art. 10

1. L'articolo 11 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e' sostituito dal seguente:
"Salvo quanto disposto agli articoli successivi, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, mangimi semplici, devo dichiarare oltre la denominazione della merce, i seguenti contenuti analitici percentuali:
a) quantita' di acqua;
b) protidi grezzi;
c) lipidi grezzi (estratto etereo);
d) fibra grezza (metodo Weende);
e) ceneri;
f) estrattivi inazotati.
I dati di cui alle lettere da b) ad f) devono essere espressi su sostanza secca.
Per i mangimi semplici contenuti in imballaggi o in confezioni devono essere anche indicati il nome o la ragione sociale e la sede della ditta produttrice o confezionatrice".

Art. 11

1. L'articolo 12 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e' sostituito dal seguente:
"Per i semi e i frutti, i fieni, le paglie, i tuberi, le radici, gli steli, le foglie e le loppe di piante diverse, per i residui provenienti dalla fabbricazione dello zucchero, ivi comprese le polpe di barbabietole essiccate e melassate ed escluso il melasso, per i residui provenienti dalla fabbricazione del malto e della birra, venduti freschi o conservati sia allo stato naturale che soltanto frantumati, nonche' per i residui della vagliatura e pulitura dei cereali allo stato naturale, non e' richiesta la dichiarazione dei dati analitici di cui al precedente articolo.
Per il lievito deve essere soltanto indicato il contenuto percentuale di protidi grezzi, riferito a sostanza secca.
Per i cruscami deve essere soltanto indicato il cereale dal quale gli stessi derivano ed i contenuti percentuali in fibra grezza e ceneri, riferiti a sostanza secca.
Per i cruscami di frumento deve essere anche indicato se provenienti da grano duro o tenero o da miscela di due tipi.
Per il germe di frumento devono essere soltanto indicati i contenuti percentuali in lipidi, fibra grezza e ceneri, espressi sulla sostanza secca.
Per le farine di origine animale, oltre i dati di cui alle lettere a), b), c), e), f), dell'articolo 11, e' obbligatoria l'indicazione della materia prima di provenienza: carne, sangue, piume, pesce, latte, siero e simili.
Per le farine di pesce, oltre i dati analitici richiesti dal precedente comma, deve essere indicato il contenuto percentuale di cloruro di sodio, riferito a sostanza secca.
Per i mangimi semplici di origine animale devono anche essere indicati la data e il numero dell'autorizzazione prefettizia prevista dall'articolo 4.
Per i melassi deve essere solo dichiarato se provenienti da canna da zucchero o da altri prodotti, diversi dalla bietola e la percentuale di zuccheri totali espressa su sostanza secca.
Per la farina di erba medica disidratata e' richiesta anche la dichiarazione del contenuto in betacarotene, espresso su sostanza secca, e riferito alla data di uscita della merce dallo stabilimento, che deve essere dichiarata.
Per i grassi di origine animale o vegetale e' richiesta la dichiarazione della materia prima di provenienza, del contenuto in acqua, nonche' l'indicazione qualitativa e quantitativa degli anti ossidanti ed emulsionanti aggiunti.
La denominazione di "granoturco degerminato" e' obbligatoria per tale cereale, quando esso sia posto in commercio intero o frantumato, dopo aver subito il processo di degerminazione".

Art. 12

1. Il primo comma dell'articolo 14 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e' sostituito dal seguente:
"Chiunque vende, pone in vendita, o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, mangimi composti o mangimi composti concentrati, deve specificatamente dichiarare, oltre i contenuti analitici percentuali indicati nell'articolo 11 e la denominazione di "mangime composto" o di "mangime composto concentrato":
a) il nome o la ragione sociale e la sede dello stabilimento della ditta produttrice o confezionatrice;
b) la data ed il numero dell'autorizzazione, di cui all'articolo 5, della ditta produttrice;
c) l'indicazione dei mangimi semplici, dei prodotti di origine minerale e degli additivi componenti la miscela, elencati in ordine decrescente di quantita' presente;
d) le singole specie animali e le relative categorie a cui le stesse miscele di mangimi sono destinate".
Al citato articolo 14 e' aggiunto il seguente comma:
"Per i mangimi composti costituiti da due o piu' semi o frutti, non macinati ne frantumati, non e richiesta la dichiarazione dei dati analitici di cui all'articolo 11".

Art. 13

1. L'articolo 15 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e' sostituito dal seguente:
"Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, integratori o integratori medicati per mangimi deve dichiarare, oltre la denominazione di "integratore per mangimi" o di "integratore medicato per mangimi" ed il nome o la ragione sociale e la sede dello stabilimento della ditta produttrice o importatrice:
a) l'indicazione qualitativa e quantitativa dei principi attivi contenuti per chilogrammo di integratore o di integratore medicato per mangimi;
b) una breve istruzione sull'uso del prodotto con l'indicazione delle dosi di impiego e di somministrazione;
c) la data con la quale deve intendersi scaduto il periodo di validita' per l'uso, per i prodotti soggetti ad alterazione con il tempo;
d) la data ed il numero di registrazione di cui allo articolo 8;
e)
per gli integratori e gli integratori medicati per mangimi fabbricati per conto terzi, anche il nome o la ragione sociale e la sede dello stabilimento della ditta che ha ottenuto la registrazione di cui all'articolo 8.
I fabbricanti di integratori e di integratori medicati per i mangimi sono tenuti, a richiesta degli acquirenti produttori di nuclei e di nuclei medicati, a dichiarare per iscritto le sostanze aggiunte quali supporto all'integratore o all'integratore medicato per mangimi".

Art. 14

1. Il primo comma dell'articolo 16 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e' sostituito dai seguenti:
"Oltre la denominazione del prodotto e il nome o la ragione sociale nonche' la sede dello stabilimento della ditta produttrice o confezionatrice, per i mangimi integrati e per i mangimi integrati medicati immessi in commercio o preparati per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, sono prescritte:
a) l'indicazione di tutti i dati richiesti dalla presente legge per le rispettive categorie di alimenti;
b) l'indicazione quantitativa e qualitativa dei principi attivi contenuti per ogni chilogrammo di mangime integrato e di mangime integrato medicato;
c) una breve istruzione sull'uso con l'indicazione delle dosi di impiego e di somministrazione;
d) l'indicazione della data con la quale deve intendersi scaduto il periodo di validita' per l'uso, per i prodotti soggetti ad alterazione con il tempo;
e) l'indicazione della data e del numero dell'autorizzazione, di cui all'articolo 6, della ditta produttrice.
Per i mangimi composti integrati, i mangimi composti integrati medicati, i nuclei ed i nuclei medicati, oltre alle indicazioni di cui al comma precedente, deve essere riportata la denominazione di "mangime composto integrato" o di "mangime composto integrato medicato" o di "nucleo" o di "nucleo medicato". Per questi ultimi due dovranno anche essere indicati le dosi di impiego e gli ingredienti da aggiungere per il loro utilizzo".

Art. 15

1. L'articolo 17 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e' sostituito dal seguente:
"E' vietato vendere, porre in vendita, mettere altrimenti in commercio o preparare per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti contemplati dalla presente legge:
a) che siano alterati, adulterati, sofisticati o, comunque, tali da risultare dannosi per il bestiame;
b) che contengano sanse di oliva con noccioli in quantita' superiore al 5 per cento in peso riferito a sostanza secca, o sostanze inerti aggiunte come lolla di riso, noccioli di oliva, vinaccioli, ed altre similari da stabilirsi con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e con il Ministro per la sanita', sentito il parere della commissione di cui allo articolo 9;
c)
scaduti, per i prodotti soggetti ad alterazione con il tempo.
E' vietata la detenzione delle sostanze di cui alla lettera b) nelle fabbriche di mangimi composti, mangimi composti concentrati, mangimi composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei, nuclei medicati, integratori e integratori medicati per mangimi, nonche' nei magazzini ed esercizi di vendita all'ingrosso o al dettaglio nei quali viene effettuata la vendita di mangimi semplici alla rinfusa o di mangimi composti, mangimi composti concentrati, mangimi composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei e nuclei medicati con frazionamento delle quantita' contenute negli imballaggi o confezioni originari.
Ai fini della tutela del patrimonio zootecnico nazionale e' vietato agli allevatori di detenere e somministrare agli animali quelle sostanze capaci di provocare modificazioni al naturale svolgersi delle funzioni fisiologiche e che saranno indicate, con proprio decreto, dal Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 9, nonche' i principi attivi di cui alla lettera a) del decimo comma dell'articolo 1, se non sotto forma di integratori, integratori medicati per mangimi, mangimi semplici integrati, mangimi semplici integrati medicati, mangimi composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei, nuclei medicati.
E' altresi' vietato detenere i principi attivi di cui alla lettera a) del decimo comma dell'articolo 1 ai fabbricanti di mangimi se non sotto forma di integratori e integratori medicati per mangimi, mangimi semplici integrati, mangimi semplici integrati medicati, mangimi composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei, nuclei medicati.
Il divieto di cui al precedente comma non si applica ai fabbricanti di mangimi che siano autorizzati alla preparazione di integratori o di integratori medicati per mangimi".

Art. 16

1. L'articolo 18 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e' sostituito dal seguente:
"Le dichiarazioni o indicazioni, previste dalla presente legge, debbono essere fornite per iscritto, in lingua italiana, dal venditore all'acquirente o risultare dalle fatture.
Nelle polizze di carico, nelle lettere di vettura, ed in ogni altro documento destinato a comprovare la vendita o la messa in commercio dei prodotti disciplinati dalla presente legge, deve risultare l'esatta identificazione di essi.
Quando le merci siano poste in vendita confezionate in sacchi, casse, barattoli o simili, le dichiarazioni o indicazioni devono essere invece apposte, in modo chiaro, leggibile ed indelebile, sugli imballaggi o confezioni, oppure sui cartellini incollati sugli stessi o assicurati agli imballaggi o confezioni da sigilli o, per i sacchi chiusi a macchina, dalla cucitura di chiusura.
Gli imballaggi o confezioni devono essere a chiusura ermetica o sigillati in modo tale che, in seguito alla apertura, il sigillo sia reso inservibile. I sigilli devono recare impresso il nome o la sigla della ditta fabbricante o confezionatrice o importatrice.
Le norme di cui al terzo e quarto comma, non si applicano ai semi, frutti, fieni, paglie, tuberi, radici, steli, foglie o loppe di piante diverse, freschi o conservati, nonche' ai residui della vagliatura e pulitura dei cereali, non macinati, contenuti in imballaggi o confezioni. In tal caso la denominazione della merce dovra' risultare sui documenti indicati nel primo e nel secondo comma del presente articolo.
I mangimi semplici integrati, i mangimi semplici integrati medicati, i mangimi composti, i mangimi composti concentrati, i mangimi composti integrati, i mangimi composti integrati medicati, i nuclei, i nuclei medicati, gli integratori e gli integratori medicati per mangimi, devono essere posti in commercio soltanto in imballaggi o confezioni.
E' peraltro ammessa la diretta consegna agli allevatori di tutti i mangimi di cui al precedente comma a mezzo di carri silos formati da una o piu' celle ermeticamente chiuse e sigillate. In tal caso ad ogni cella dovra' essere apposto un cartellino, assicurato da un sigillo recante impresso il nome o la sigla della ditta produttrice, con le dichiarazioni e indicazioni prescritte per il mangime contenuto. Tali dichiarazioni o indicazioni dovranno essere anche riportate su un documento che dovra' scortare la merce.
Al momento dello scarico dei suddetti mangimi, trasportati a mezzo di carri silos, il vettore ed il destinatario, ove quest'ultimo ne faccia richiesta, provvederanno al prelevamento in contraddittorio di quattro campioni per ogni mangime cosi' consegnato, apponendo a ciascuno di essi sigilli di entrambe le parti, e facendo specifica menzione dell'avvenuto campionamento nel succitato documento di trasporto.
Uno dei quattro campioni deve essere ritirato dal vettore e gli altri conservati dal ricevitore della merce.
In caso di sopralluoghi, o di richieste di intervento ai sensi dell'articolo 107 del regio decreto-legge 1 luglio 1926, n. 1361, gli addetti alla vigilanza dovranno campionare l'eventuale mangime reperito alla rinfusa presso il destinatario, ritirando anche due dei campioni prelevati in contraddittorio dalle parti. Ove all'analisi risulti qualche irregolarita', l'esame di controllo deve essere ripetuto campioni, prelevati dalle parti, e ritirati presso il destinatario.
Nei locali di vendita al minuto e' consentito detenere non piu' di un imballaggio aperto, di capacita' non superiore ai cento chili, di ciascuna qualita' di mangimi semplici integrati, mangimi semplici integrati medicati, mangimi composti, mangimi composti concentrati, mangimi composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei e nuclei medicati.
Nel caso di cui al comma precedente e qualora i mangimi semplici siano posti in vendita alla rinfusa, nel locale di vendita deve essere esposto un quadro con la denominazione delle merci e le relative dichiarazioni e indicazioni.
Devono considerarsi posti in commercio tutti i prodotti contemplati dalla presente legge che si trovano in magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto.
Per i prodotti di cui agli articoli 4, 5 e 6 della presente legge preparati per conto terzi o su formula del committente e destinati ad essere posti in commercio, e' consentito indicare sugli imballaggi o confezioni o sui cartellini, anziche' il nome o la ragione sociale e la sede dello stabilimento della ditta produttrice o confezionatrice, il nome o la ragione sociale e la sede del committente nonche' il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata per lo stabilimento in cui i prodotti stessi siano stati preparati. In tal caso, gli estremi dell'autorizzazione devono sempre essere riportati sulle fatture e sugli altri documenti commerciali rilasciati dal produttore o confezionatore al committente".

Art. 17

1. L'articolo 20 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e cosi' modificato:
"Chiunque produce per farne commercio o per impiegarli nella produzione di mangimi destinati alla vendita ovvero prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, i prodotti previsti dagli articoli 4, 5, 6 e 7 senza le prescritte autorizzazioni, o pone in vendita integratori o integratori medicati per mangimi senza avere ottenuto la registrazione, e' punito con l'ammenda da lire 200.000 a lire 500.000, senza pregiudizio della pena pecuniaria di cui all'articolo 10 del testo unico approvato con decreto presidenziale 20 marzo 1953, n. 112, sostituito dall'articolo 10 del testo unico approvato con legge 10 marzo 1961, n. 121, per il mancato pagamento delle relative tasse di concessione governativa".

Art. 18

1. L'articolo 21 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e' sostituito dal seguente:
"Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla presente legge senza le dichiarazioni e le indicazioni prescritte o senza osservare le norme sul confezionamento degli stessi, e' punito, salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.
Con la stessa pena e' punito chi vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o, comunque, distribuisce per il consumo, mangimi semplici integrati, mangimi semplici integrati medicati, mangimi composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei, nuclei medicati, integratori e integratori medicati per mangimi, in data successiva a quella di scadenza dichiarata a norma degli articoli 15, lettera c) e 16, lettera d), salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato".