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Sez. 3, Ordinanza n. 1261 del 11/01/2024 (Rv. 669795-01)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - IN GENERE | Assicurazione sulla vita - Clausola che esclude la copertura per la morte dovuta a determinate cause - Clausola che delimita l'oggetto del contratto - Sussistenza - Clausola di limitazione della responsabilità - Esclusione - Conseguenze - Applicabilità art. 1341 c.c. - Esclusione - Applicabilità artt. 33 e ss. c.cons. - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2024-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669795-01

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - IN GENERE

Nel contratto di assicurazione della vita la clausola che esclude la copertura per l'evento morte dovuto a determinate cause, preventivamente individuate, delimitando il rischio garantito, attiene all'oggetto del contratto, e non è una clausola limitativa della responsabilità, con la conseguenza che non deve essere specificamente approvata per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c., e che non rientra nell'ambito della tutela del consumatore contro le clausole abusive, perché l'art. 34 del c.cons. esclude che la valutazione del carattere vessatorio della clausola possa essere riferita all'oggetto del contratto e all'adeguatezza del corrispettivo.

Cod. Civ. art. 1919, Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2006 num. 206

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)