Sez. 2, Sentenza n. 9084 del 09/06/1988 Ud. (dep. 25/08/1988) Rv. 179123 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - INVASIONE DI TERRENI O EDIFICI - IN GENERE - NOZIONE - INTERESSE PROTETTO - INDIVIDUAZIONE.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - INVASIONE DI TERRENI O EDIFICI - IN GENERE - NOZIONE - INTERESSE PROTETTO - INDIVIDUAZIONE.*
Il reato di invasione di terreni, di cui all'art. 633 cod. pen., consiste nell'arbitraria introduzione nel terreno altrui allo scopo di esercitare sullo stesso un rapporto di fatto, che escluda in tutto o in parte quello preesistente riguardante altra persona, dal quale il soggetto possa trarre un qualsiasi profitto. Pertanto l'interesse protetto, come appare evidente dalla stessa formulazione della norma, attiene non ad uno specifico diritto che la persona offesa possa vantare sul terreno, ma ad un rapporto di fatto, esercitato sia dal proprietario sia da terzi, che trova la sua definizione nel concetto di possesso indicato nell'art. 1140 cod. civ.. (Conf mass n 149062; (Conf mass n 169448).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 633 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1140
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)