Sez. 1, Sentenza n. 20650 del 31/01/2007 Cc. (dep. 25/05/2007) Rv. 236656 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - RIABILITAZIONE | Sentenza di condanna a pena condizionalmente sospesa - Termine quinquennale, in caso di condanna per delitto, per l'estinzione del reato - Implicita modifica, con riduzione a tre anni, per effetto della novella dell'art. 179 cod. pen., introdotta con L. n. 145 del 2004 - Esclusione.
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - RIABILITAZIONE
In tema di riabilitazione, la riduzione da cinque a tre anni, per effetto della novella introdotta con L. n. 145 del 2004, del termine con decorrenza, fuori dal caso di esecuzione, dal giorno di estinzione in altro modo della pena principale e necessario per la concessione del beneficio, non ha comportato l'implicita modifica per equiparazione del termine quinquennale previsto per l'estinzione del reato in caso di condanna con sospensione condizionale.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 167 CORTE COST., Cod. Pen. art. 179 com. 1, Legge 11/06/2004 num. 145 art. 3 com. 1 lett. A
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)