Sez. 2, Sentenza n. 1907 del 19/06/1971 (Rv. 352474 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATO DEPOSITO DEL FASCICOLO DI PARTE DELL'APPELLANTE - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DI PARTE DELL'APPELLANTE - ACCERTAMENTO DELL'IMPOSSIBILITA DI DECIDERE IN BASE AL FASCICOLO D'UFFICIO O DELL'APPELLATO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATO DEPOSITO DEL FASCICOLO DI PARTE DELL'APPELLANTE - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DI PARTE DELL'APPELLANTE - ACCERTAMENTO DELL'IMPOSSIBILITA DI DECIDERE IN BASE AL FASCICOLO D'UFFICIO O DELL'APPELLATO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
L'applicazione della sanzione dell'improcedibilita dell'appello per omesso deposito o per omessa restituzione del fascicolo dell'appellante non presuppone che sia, di volta in volta, accertata la concreta impossibilita di decidere il gravame nel merito in base alle risultanze del fascicolo d'ufficio o di quello dell'appellato, ma consegue alla constatata inosservanza, da parte dell'appellante, dell'Onere posto a suo carico, di apprestare al giudice il materiale di cognizione del proprio gravame. (Conf 2281'68, mass n 334560).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)