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Sez. 5, Sentenza n. 9514 del 22/04/2009 (Rv. 607946 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ACCERTATA - IN GENERE | Delega del versamento ad istituto di credito - Versamento di somma superiore a quella dovuta - Ripetizione d'indebito - Ammissibilità - Compensazione con il credito dell'Amministrazione relativo ad ulteriori deleghe - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607946-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ACCERTATA - IN GENERE

Nel caso in cui un istituto di credito delegato dal contribuente per il versamento di un'imposta (nella specie, l'IVA) abbia versato un importo eccedente quello dovuto in base alla delega, il credito relativo alla restituzione di quanto versato in eccesso ha natura privatistica, ed è ripetibile ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., ma non è suscettibile di compensazione con il credito dell'Amministrazione relativo agli ulteriori importi che il medesimo istituto sia tenuto a versare in adempimento di successive deleghe, trovando applicazione il divieto di cui all'art. 1246 n. 3 cod. civ., in quanto il credito dell'Amministrazione, pur non avendo natura tributaria, costituisce un'obbligazione pubblica, regolata da norme che deviano dal regime comune delle obbligazioni civili, in ragione della tutela dell'interesse della P.A. creditrice alla pronta e sicura esazione delle entrate.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1246 com. 1 n. 3, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 12/11/1971 num. 751 art. 13, Legge 04/10/1986 num. 657 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)