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Sez. 3, Ordinanza n. 24871 del 16/09/2024 (Rv. 672219-01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE | Maggior danno ex art. 1591 c.c. - Liquidazione - Criteri - Offerta di nuova locazione da parte dello stesso conduttore - Ammissibilità - Rifiuto del locatore - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2024-09-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672219-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE

La specifica e seria proposta di nuova locazione, proveniente dallo stesso conduttore, costituisce idoneo parametro di liquidazione del danno ex art. 1591 c.c., indipendentemente dalla circostanza che sia stata rifiutata dal locatore.

Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)