Sez. 3, Ordinanza n. 24871 del 16/09/2024 (Rv. 672219-01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE | Maggior danno ex art. 1591 c.c. - Liquidazione - Criteri - Offerta di nuova locazione da parte dello stesso conduttore - Ammissibilità - Rifiuto del locatore - Rilevanza - Esclusione.
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE
La specifica e seria proposta di nuova locazione, proveniente dallo stesso conduttore, costituisce idoneo parametro di liquidazione del danno ex art. 1591 c.c., indipendentemente dalla circostanza che sia stata rifiutata dal locatore.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)