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Sez. 3, Sentenza n. 20813 del 27/10/2004 (Rv. 578576 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") | Azione revocatoria ordinaria - Elemento oggettivo - Impossibilità dell'esazione del credito - Necessità - Esclusione - Maggiore difficoltà o incertezza nell'esazione - Sufficienza.
Stato
decisa il 2004-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578576-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI")

Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, per l'integrazione del profilo oggettivo dell'"eventus" damni non è necessario che l'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, ma è sufficiente che tale atto abbia determinato maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo, potendo "l'eventus damni" consistere non solo in una variazione quantitativa ma anche in una variazione qualitativa del patrimonio del debitore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)