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REGOLAMENTO (CEE) n. 3975/87 DEL CONSIGLIO del 14 dicembre 1987 relativo alle modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporti aerei

Testo in vigore al

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 87,

vista la proposta della Commissione1,

visti i pareri del Parlamento europeo2,

visto il parere del Comitato economico e sociale3,

considerando che le regole di concorrenza fanno parte delle disposizioni generali del trattato che trovano applicazione anche ai trasporti aerei; che le modalità di applicazione di tali disposizioni sono contenute nel capo del trattato relativo alle regole di concorrenza o devono essere determinate secondo le procedure in esso previste;

considerando che a norma del regolamento n. 1414 il regolamento n. 17 del Consiglio5 non è applicabile nel settore dei trasporti; che il regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio6 è applicabile soltanto ai trasporti terrestri; che il regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio7 è applicabile soltanto ai trasporti marittimi; che pertanto la Commissione non dispone attualmente dei mezzi che le consentano di istruire direttamente i casi di presunta infrazione agli articoli 85 e 86 del trattato nel settore dei trasporti aerei; che essa non dispone neppure dei poteri di decisione e di sanzione necessari per provvedere all'eliminazione delle infrazioni da essa constatate;

considerando che i trasporti aerei hanno caratteristiche che sono proprie a questo settore; che, inoltre, i trasporti aerei internazionali sono disciplinati da una rete di accordi bilaterali tra Stati che definiscono le condizione alle quali i vettori aerei designati dalla parti contraenti possono operare determinate rotte tra i loro territori;

considerando che pratiche aventi un'incidenza sulla concorrenza per quanto riguarda i trasporti aerei tra Stati membri possono avere un impatto considerevole sugli scambi tra gli Stati membri; che è pertanto auspicabile fissare regole in base alle quali la Commissione, agendo in collegamento stretto e costante con le autorità competenti degli Stati membri, potrà prendere i provvedimenti necessari per l'applicazione degli articoli 85 e 86 ai trasporti aerei internazionali tra aeroporti della Comunità;

considerando che tale normativa deve prevedere le procedure ed i poteri di decisione e di sanzione opportuni per garantire il rispetto dei divieti stabiliti all'articolo 85, paragrafo 1 ed all'articolo 86; che si dovrebbe tener conto in tale contesto delle disposizioni di procedura del regolamento (CEE) n. 1017/68 applicabile alle operazioni di trasporto interno, il quale tiene conto di determinate caratteristiche peculiari delle operazioni di trasporto nel loro insieme;

considerando che occorre sancire il diritto delle imprese interessate a essere ascoltate dalla Commissione, fornire ai terzi, i cui interessi possono essere pregiudicati da una decisione, l'occasione di presentare in precedenza le loro osservazioni e assicurare un'ampia pubblicità alle decisioni prese;

considerando che tutte le decisioni prese dalla Commissione in applicazione del presente regolamento sono soggette al controllo della Corte di giustizia alle condizioni definite dal trattato; che è inoltre opportuno attribuire alla Corte di giustizia, in applicazione dell'articolo 172 del trattato, una competenza giurisdizionale anche di merito per quanto riguarda le decisioni mediante cui la Commissione infligge ammende o penalità di mora;

considerando che è opportuno escludere determinati accordi, decisioni e pratiche concordate dal divieto stabilito all'articolo 85, paragrafo 1 del trattato, nella misura in cui essi abbiano come unico oggetto ed effetto il raggiungimento di miglioramenti o di una cooperazione sul piano tecnico;

considerando che, date le caratteristiche proprie dei trasporti aerei, spetterà in primo luogo alle imprese stesse verificare che accordi, decisioni e pratiche concordate siano conformi alle regole di concorrenza e che non è necessario obbligarle a notificarli alla Commissione;

considerando che le imprese possono desiderare adire la Commissione in determinati casi per aver conferma del fatto che i loro accordi, decisioni e pratiche concordate sono conformi alla legislazione e che occorre stabilire una procedura semplificata per tali casi;

considerando che il presente regolamento non osta all'applicazione dell'articolo 90 del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Campo d'applicazione

1. Il presente regolamento determina le norme particolareggiate di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ai servizi di trasporto aereo.

2. Il presente regolamento riguarda soltanto i trasporti aerei internazionali tra aeroporti della Comunità.

Art. 2

Eccezioni per taluni accordi tecnici

1. Il divieto sancito all'articolo 85, paragrafo 1 del trattato non è applicabile agli accordi, decisioni e pratiche concordate, elencati nell'allegato, qualora abbiano per unico oggetto o effetto il raggiungimento di miglioramenti e l'instaurazione di una cooperazione sul piano tecnico. Tale elenco non è tassativo.

2. Se necessario la Commissione presenta al Consiglio proposte per la modifica dell'elenco riportato in allegato.

Art. 3

Procedure avviate su denuncia o avviate d'ufficio dalla Commissione

1. La Commissione, su denuncia o d'ufficio, avvia le procedure al fine di far cessare una infrazione all'articolo 85, paragrafo 1 o all'articolo 86 del trattato. Le denunce possono essere presentate:

  1. a) dagli Stati membri;

  2. b) dalle persone fisiche o giuridiche che fanno valere un interesse legittimo.

2. La Commissione, su domanda delle imprese o associazioni di imprese interessate, può attestare che, in base agli elementi a sua conoscenza, essa non ha motivo di intervenire, a norma dell'articolo 85, paragrafo 1 o dell'articolo 86 del trattato, nei riguardi di un determinato accordo, decisione o pratica concordata.

Art. 4

Espletamento delle procedure avviate su denuncia o avviate d'ufficio dalla Commissione

1.

Se la Commissione constata un'infrazione all'articolo 85, paragrafo 1 o all'articolo 86 del trattato, essa può esigere, mediante decisione, che le imprese o associazioni di imprese interessate pongano fine a detta infrazione.

Fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento, la Commissione, prima di prendere la decisione di cui al primo comma, può rivolgere alle imprese o associazioni di imprese interessate delle raccomandazioni dirette a far cessare l'infrazione.

2. Se in seguito a denuncia la Commissione giunge alla conclusione, fondandosi sugli elementi di cui è a conoscenza, che non vi è motivo di intervenire, a norma dell'articolo 85, paragrafo 1 o dell'articolo 86 del trattato, nei riguardi di un accordo, di una decisione o di una pratica concordata, essa prende una decisione che respinge la denuncia come infondata.

3. Se la Commissione giunge alla conclusione, al termine di una procedura avviata su denuncia o d'ufficio, che un accordo, una decisione o una pratica concordata soddisfano le condizioni previste all'articolo 85, paragrafi 1 e 3 del trattato, essa prende una decisione di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3. Nella decisione è indicata la data a decorrere dalla quale la decisione stessa ha efficacia. Tale data può essere anteriore a quella della decisione.

Art. 5

Applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato

Procedura di opposizione

1. Le imprese e associazioni di imprese che intendono avvalersi dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato, nei riguardi degli accordi, decisioni e pratiche concordate di cui all'articolo 85, paragrafo 1, ai quali esse partecipano, possono rivolgere una domanda alla Commissione.

2. Se la Commissione giudica la domanda ricevibile ed è in possesso di tutti gli elementi della pratica e nessuna procedura è stata iniziata in applicazione dell'articolo 3 nei confronti dell'accordo, della decisione o della pratica concordata, essa pubblica senza indugio nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il contenuto essenziale della domanda ed invita i terzi interessati e gli Stati membri a presentarle le loro osservazioni nel termine di trenta giorni. La pubblicazione deve tener conto dell'interesse legittimo delle imprese a che non vengano divulgati i segreti relativi ai loro affari.

3.

Se, entro un termine di novanta giorni a decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, la Commissione non comunica alle imprese che le hanno rivolto la domanda che esistono seri dubbi quanto all'applicabilità dell'articolo 85, paragrafo 3, l'accordo, la decisione o la pratica concordata, quali descritti nella domanda, sono considerati esenti dal divieto per il periodo anteriore e per sei anni al massimo a decorrere dal giorno della pubblicazione della domanda nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Se la Commissione constata, dopo la scadenza del termine di novanta giorni, ma prima della scadenza del termine di sei anni, che non sono soddisfatte le condizioni per l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, essa adotta una decisione che dichiara che si applica il divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1 del trattato. Tale decisione può essere retroattiva quando gli interessati hanno fornito indicazioni inesatte o quando abusano della deroga all'articolo 85, paragrafo 1, o hanno contravvenuto all'articolo 86.

4.

La Commissione può inviare la comunicazione prevista al paragrafo 3, primo comma, alle imprese che hanno presentato una domanda; essa deve imviarla se uno Stato membro le richiede entro 45 giorni della trasmissione della domanda agli Stati membri in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2. Tale domanda deve essere giustificata da considerazioni basate sulle regole di concorrenza del trattato.

Se la Commissione constata che le condizioni previste all'articolo 85, paragrafi 1 e 3 del trattato, sono soddisfatte, essa adotta una decisione di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3. Nella decisione è indicata la data a decorrere dalla quale la decisione stessa prende effetto. Tale data può essere anteriore a quella della domanda.

Art. 6

Durata di validità e revoca delle decisioni di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3

1. La decisione di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato, adottata conformemente agli articoli 4 o 5 del presente regolamento, deve indicare la propria durata di validità; in linea di massima tale periodo non è inferiore a sei anni. La decisione può essere sottoposta a condizioni ed obblighi.

2. La decisione può essere rinnovata qualora continuino a sussistere le condizioni per l'applicabilità dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato.

3.

La Commissione può revocare o modificare la propria decisione o vietare agli interessati determinati comportamenti:

  1. a) se cambia la situazione di fatto relativa ad un elemento essenziale della decisione, o

  2. b) se gli interessati non osservano un obbligo imposto dalla decisione, o

  3. c) se la decisione si basa su indicazioni inesatte o è stata ottenuta con frode, o

  4. d) se gli interessati abusano della deroga all'articolo 85, paragrafo 1 del trattato, concessa loro dalla decisione.

Nei casi di cui alle lettere b), c) e d) la decisione può essere revocata con effetto retroattivo.

Art. 7

Competenza

Fatto salvo il controllo della decisione da parte della Corte di giustizia, la Commissione ha competenza esclusiva per emettere una decisione in applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato.

Fino a quando la Commissione non abbia iniziato una procedura ai fini dell'elaborazione di una decisione sulla questione di cui trattasi o non abbia indirizzato la comunicazione prevista all'articolo 5, paragrafo 3, primo comma del presente regolamento, le autorità degli Stati membri restano competenti per decidere se siano applicabili l'articolo 85, paragrafo 1, o l'articolo 86 del trattato.

Art. 8

Collegamento con le autorità degli Stati membri

1. La Commissione svolge le procedure previste nel presente regolamento in collegamento stretto e costante con le autorità competenti degli Stati membri, le quali sono autorizzate a formulare osservazioni su tali procedure.

2. La Commissione trasmette immediatamente alle autorità competenti degli Stati membri copia delle denunce e delle domande e dei documenti più importanti che riceve o trasmette nel quadro di tali procedure.

3. Il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti nel settore dei trasporti aerei deve essere consultato prima di ogni decisione da prendere in seguito ad una procedura di cui all'articolo 3 o prima di ogni decisione emessa in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, o paragrafo 4, secondo comma o in applicazione dell'articolo 6. Esso deve essere anche consultato prima dell'adozione delle disposizioni di applicazione di cui all'articolo 19.

4. Il comitato consultivo è composto di funzionari competenti nel settore dei trasporti aerei e delle intese e posizioni dominanti. Ogni Stato membro nomina due funzionari per rappresentarlo; ciascun funzionario può essere sostituito, in caso di impedimento, da un altro funzionario.

5. La consultazione viene effettuata nel corso di una riunione comune che è convocata dalla Commissione e che si svolge non prima di quattordici giorni dall'invio della convocazione. A quest'ultima sono allegati, per ogni caso da esaminare, un'esposizione della questione, con l'indicazione dei documenti più importanti della pratica, ed un progetto preliminare di decisione.

6. Il comitato consultivo può rendere il proprio parere anche se alcuni membri sono assenti e non si sono fatti rappresentare. L'esito della consultazione è riportato in un rendiconto scritto che viene accluso al progetto di decisione. Esso non è reso pubblico.

Art. 9

Richiesta d'informazioni

1. Per l'assolvimento dei compiti affidatile dal presente regolamento, la Commissione può raccogliere tutte le informazioni necessarie presso i governi e le autorità competenti degli Stati membri, nonché presso le imprese e le associazioni di imprese.

2. Quando rivolge una domanda di informazioni ad un'impresa o ad un'associazione di imprese, la Commissione invia contemporaneamente una copia di questa domanda all'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio ha sede l'impresa o l'associazione di imprese.

3. Nella sua domanda la Commissione indica la base giuridica e lo scopo della domanda, nonché le sanzioni previste all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b) nel caso in cui siano fornite informazioni inesatte.

4. All'obbligo di fornire le informazioni richieste sono soggetti i proprietari delle imprese o i loro rappresentanti e, se si tratta di persone giuridiche o di società o di associazioni sprovviste di personalità giuridica, coloro che per legge o in base allo statuto ne hanno la rappresentanza.

5. Se un'impresa o un'associazione di imprese non dà le informazioni richieste nel termine stabilito dalla Commissione oppure dà informazioni incomplete, la Commissione le richiede mediante decisione. Tale decisione precisa le informazioni richieste, stabilisce un termine adeguato entro cui le informazioni devono essere fornite e indica le sanzioni previste all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b) e all'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), nonché il diritto di presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia avverso la decisione.

6. La Commissione invia contemporaneamente copia della decisione all'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio ha sede l'impresa o l'associazione di imprese.

Art. 10

Accertamenti effettuati dalle autorità degli Stati membri

1. Su domanda della Commissione, le autorità competenti degli Stati membri procedono agli accertamenti che la Commissione ritiene opportuni a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, o che essa ha ordinato mediante decisione presa in forza dell'articolo 11, paragrafo 3. Gli agenti delle autorità competenti degli Stati membri incaricati di procedere agli accertamenti esercitano i loro poteri su presentazione di un mandato scritto rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere compiuto l'accertamento. Tale mandato specifica l'oggetto e lo scopo dell'accertamento.

2. Gli agenti della Commissione possono, su domanda di quest'ultima o dell'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio dev'essere compiuto l'accertamento, assistere gli agenti dell'autorità competente nell'assolvimento dei loro compiti.

Art. 11

Poteri di accertamento della Commissione

1. Per l'assolvimento dei compiti affidatile dal presente regolamento, la Commissione può procedere a tutti gli accertamenti necessari presso le imprese e le associazioni di imprese. Gli agenti della Commissione incaricati a tal fine dispongono dei poteri seguenti:

  1. a) controllare i libri e gli altri documenti aziendali;

  2. b) prendere copie o estratti dei libri e degli altri documenti aziendali;

  3. c) richiedere spiegazioni orali «in loco»;

  4. d) accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto usati dalle imprese o dalle associazioni di imprese.

2. Gli agenti autorizzati della Commissione esercitano i propri poteri su presentazione di un mandato scritto che precisa l'oggetto e lo scopo dell'accertamento, nonché la sanzione prevista all'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), qualora i libri o gli altri documenti aziendali richiesti siano presentati in modo incompleto. La Commissione avvisa in tempo utile, prima dell'accertamento, l'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio esso deve avere luogo, della missione di accertamento e dell'identità dei suddetti agenti.

3. Le imprese e le associazioni di imprese sono obbligate a sottoporsi agli accertamenti ordinati dalla Commissione mediante decisione. La decisione precisa l'oggetto e lo scopo dell'accertamento, ne fissa la data di inizio ed indica le sanzioni previste all'articolo 12, paragrafo 1, lettera c) e all'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), nonché il diritto di presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia avverso la decisione.

4. La Commissione prende le decisioni di cui al paragrafo 3 dopo aver consultato l'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuato l'accertamento.

5. Gli agenti dell'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuato l'accertamento possono, su domanda di tale autorità o della Commissione, prestare assistenza agli agenti della Commissione nell'assolvimento dei loro compiti.

6. Quando un'impresa si oppone ad un accertamento ordinato a norma del presente articolo, lo Stato membro interessato presta agli agenti incaricati dalla Commissione l'assistenza necessaria per l'esecuzione dell'accertamento. A tal fine, gli Stati membri prendono le misure necessarie dopo aver consultato la Commissione entro il 31 luglio 1989.