REGOLAMENTO (CEE) n. 3975/87 DEL CONSIGLIO del 14 dicembre 1987 relativo alle modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporti aerei
Testo in vigore al
Questo elemento non esiste alla data scelta.
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 87,
vista la proposta della Commissione1,
visti i pareri del Parlamento europeo2,
visto il parere del Comitato economico e sociale3,
considerando che le regole di concorrenza fanno parte delle disposizioni generali del trattato che trovano applicazione anche ai trasporti aerei; che le modalità di applicazione di tali disposizioni sono contenute nel capo del trattato relativo alle regole di concorrenza o devono essere determinate secondo le procedure in esso previste;
considerando che a norma del regolamento n. 1414 il regolamento n. 17 del Consiglio5 non è applicabile nel settore dei trasporti; che il regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio6 è applicabile soltanto ai trasporti terrestri; che il regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio7 è applicabile soltanto ai trasporti marittimi; che pertanto la Commissione non dispone attualmente dei mezzi che le consentano di istruire direttamente i casi di presunta infrazione agli articoli 85 e 86 del trattato nel settore dei trasporti aerei; che essa non dispone neppure dei poteri di decisione e di sanzione necessari per provvedere all'eliminazione delle infrazioni da essa constatate;
considerando che i trasporti aerei hanno caratteristiche che sono proprie a questo settore; che, inoltre, i trasporti aerei internazionali sono disciplinati da una rete di accordi bilaterali tra Stati che definiscono le condizione alle quali i vettori aerei designati dalla parti contraenti possono operare determinate rotte tra i loro territori;
considerando che pratiche aventi un'incidenza sulla concorrenza per quanto riguarda i trasporti aerei tra Stati membri possono avere un impatto considerevole sugli scambi tra gli Stati membri; che è pertanto auspicabile fissare regole in base alle quali la Commissione, agendo in collegamento stretto e costante con le autorità competenti degli Stati membri, potrà prendere i provvedimenti necessari per l'applicazione degli articoli 85 e 86 ai trasporti aerei internazionali tra aeroporti della Comunità;
considerando che tale normativa deve prevedere le procedure ed i poteri di decisione e di sanzione opportuni per garantire il rispetto dei divieti stabiliti all'articolo 85, paragrafo 1 ed all'articolo 86; che si dovrebbe tener conto in tale contesto delle disposizioni di procedura del regolamento (CEE) n. 1017/68 applicabile alle operazioni di trasporto interno, il quale tiene conto di determinate caratteristiche peculiari delle operazioni di trasporto nel loro insieme;
considerando che occorre sancire il diritto delle imprese interessate a essere ascoltate dalla Commissione, fornire ai terzi, i cui interessi possono essere pregiudicati da una decisione, l'occasione di presentare in precedenza le loro osservazioni e assicurare un'ampia pubblicità alle decisioni prese;
considerando che tutte le decisioni prese dalla Commissione in applicazione del presente regolamento sono soggette al controllo della Corte di giustizia alle condizioni definite dal trattato; che è inoltre opportuno attribuire alla Corte di giustizia, in applicazione dell'articolo 172 del trattato, una competenza giurisdizionale anche di merito per quanto riguarda le decisioni mediante cui la Commissione infligge ammende o penalità di mora;
considerando che è opportuno escludere determinati accordi, decisioni e pratiche concordate dal divieto stabilito all'articolo 85, paragrafo 1 del trattato, nella misura in cui essi abbiano come unico oggetto ed effetto il raggiungimento di miglioramenti o di una cooperazione sul piano tecnico;
considerando che, date le caratteristiche proprie dei trasporti aerei, spetterà in primo luogo alle imprese stesse verificare che accordi, decisioni e pratiche concordate siano conformi alle regole di concorrenza e che non è necessario obbligarle a notificarli alla Commissione;
considerando che le imprese possono desiderare adire la Commissione in determinati casi per aver conferma del fatto che i loro accordi, decisioni e pratiche concordate sono conformi alla legislazione e che occorre stabilire una procedura semplificata per tali casi;
considerando che il presente regolamento non osta all'applicazione dell'articolo 90 del trattato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Per il Consiglio Il Presidente U. ELLEMANN-JENSEN