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Sez. 5, Sentenza n. 2616 del 25/01/1979 Ud. (dep. 14/03/1979) Rv. 141429 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - DOLO - ANIMUS NOCENDI O DECIPIENDI - NECESSITA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1979-01-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/141429-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - DOLO - ANIMUS NOCENDI O DECIPIENDI - NECESSITA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*

Lo schema del delitto previsto dall'art 476 cod pen non richiede, quale suo elemento costitutivo, l'animus nocendi o decipiendi; ne giustifica l'agente la certezza che la falsita da lui commessa non produce alcun danno. (nella specie, un medico convenzionato con l'INAM aveva fatto apporre da un'infermiera la sua firma in calce alle ricette intestate all'istituto).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)