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Sez. 6, Sentenza n. 2917 del 27/06/2000 Cc. (dep. 25/07/2000) Rv. 220809 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - DIFENSORE | Impedimento del difensore - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-06-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220809-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - DIFENSORE

In tema di interrogatorio di garanzia, l'impedimento del difensore non implica la necessità del differimento dell'interrogatorio, in quanto il disposto dell'art. 486, comma quinto, cod. proc. pen., non si applica ai procedimenti in camera di consiglio che si svolgono con le forme dell'art. 127 cod. proc. pen.. (Fattispecie nella quale il difensore aveva allegato il proprio impedimento a presenziare all'interrogatorio nell'ora fissata dal giudice in quanto in quello stesso giorno erano stati fissati gli interrogatori di altri indagati, ristretti in carceri diversi, attinti dalla medesima ordinanza cautelare).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 486 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 486 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)