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Sez. 5 - , Sentenza n. 16948 del 25/06/2019 (Rv. 654388 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - CRITERI DI VALUTAZIONE | Transazioni infragruppo interne - “Valore normale” ex art. 9 TUIR - Discrepanza - Valutazione di elusività - Esclusione - Disciplina del “transfer pricing” internazionale ex art. 110 TUIR - Applicazione analogica - Esclusione - Conseguenze - Nozione di “transfer pricing” domestico - Estraneità.
Stato
decisa il 2019-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654388-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - CRITERI DI VALUTAZIONE

In tema di determinazione del reddito d'impresa, le transazioni tra società infragruppo residenti nel territorio nazionale effettuate ad un prezzo diverso dal "valore normale" indicato dall'art. 9 del d.P.R. n. 917 del 1986 non sono indice, di per sé, di una condotta elusiva, rappresentando l'eventuale alterazione rispetto al prezzo di mercato solo un elemento aggiuntivo, di eventuale conferma, della valutazione di elusività dell'operazione, senza che possa applicarsi, in via analogica, la disciplina del "transfer pricing" internazionale recata dall'art. 110, comma 7, del d.P.R. cit. (nel testo vigente "ratione temporis"), ostandovi il disposto - di interpretazione autentica - di cui all'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 147 del 2015, donde l'estraneità all'ordinamento tributario della nozione di "transfer pricing" domestico.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 9, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 110 com. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 14/09/2015 num. 147 art. 5 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)