Sez. 3, Sentenza n. 972 del 06/12/1994 Ud. (dep. 28/01/1995) Rv. 201406 - 01
Giudizio - Istruzione dibattimentale - Nuove contestazioni - Fatto nuovo - Contestazione | Senza il consenso dell'imputato presente - Nullità - Eccepita tempestivamente alla scadenza del termine a difesa concesso - Sussistenza.
Giudizio - Istruzione dibattimentale - Nuove contestazioni - Fatto nuovo - Contestazione
La contestazione del fatto nuovo nella medesima udienza, senza il consenso dell'imputato presente dà luogo alla nullità comminata dal combinato disposto degli artt. 518 comma 2 e 522 cod. proc. pen., che sia tempestivamente eccepita alla scadenza del termine a difesa concesso, essendo arbitrario presumere che la richiesta di detto termine implichi la manifestazione del consenso dell'imputato alla nuova contestazione o, altrimenti, impedisca di considerare come immediatamente proposta dopo il compimento della contestazione stessa, ai sensi degli artt. 181 e 182 comma 2 cod. proc. pen., l'eccezione di nullità dedotta alla ripresa del dibattimento. Invero, il consenso alla nuova contestazione non può essere presunto, ma va sollecitato e manifestato, e, d'altro canto, il termine a difesa, concesso ai sensi dell'art. 519 cod. proc. pen., implica di per sè la salvezza di ogni facoltà concernente l'esercizio di diritti difensivi dai quali l'imputato non sia decaduto.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 518 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 518 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 519 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 519 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 522, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 522
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)