Sez. 4, Sentenza n. 2039 del 13/10/1965 Ud. (dep. 07/03/1966) Rv. 100780 - 01
CONTESTAZIONE DELL'ACCUSA IN MATERIA PENALE - OGGETTO - FATTO (ENUNCIAZIONE) - REATO COLPOSO - ELEMENTI DI SUFFICIENZA. *
CONTESTAZIONE DELL'ACCUSA IN MATERIA PENALE - OGGETTO - FATTO (ENUNCIAZIONE) - REATO COLPOSO - ELEMENTI DI SUFFICIENZA. *
Per fatto contestato deve intendersi la indicazione sommaria nella sentenza di rinvio a giudizio, nella richiesta o nel decreto di citazione, dell'Azione compiuta dall'imputato con la relativa conseguenza in maniera che sia garantita la possibilita di difesa. In particolare nei reati colposi e sufficiente la contestazione generica della condotta colposa con l'indicazione dell'evento conseguitone. Invero il giudicabile e messo in grado di conoscere gli elementi specifici accertati a suo carico mediante l'avvertimento contenuto nel decreto di citazione che 'i difensori hanno facolta di prendere visione, nel luogo dove si trovano, delle cose sequestrate, di esaminare in cancelleria gli Atti e i documentì.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 407, Cod. Proc. Pen. art. 477
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)