DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 26 giugno 1990 relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (90/425/CEE)
Testo in vigore al
Questo elemento non esiste alla data scelta.
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,
vista la proposta della Commissione1,
visto il parere del Parlamento europeo2,
visto il parere del Comitato economico e sociale3,
considerando che la Comunità deve adottare le misure destinate ad instaurare gradualmente il mercato interno, nel corso di un periodo che si conclude il 31 dicembre 1992;
considerando che un funzionamento armonioso delle organizzazioni comuni di mercato per gli animali ed i prodotti di origine animale implica l'eliminazione di tutti gli ostacoli veterinari e zootecnici allo sviluppo degli scambi intracomunitari degli animali e prodotti considerati; che, a tal fine, la libera circolazione degli animali e dei prodotti agricoli costituisce un elemento fondamentale delle organizzazioni comuni di mercato e deve consentire uno sviluppo razionale della produzione agricola, nonché l'impiego ottimale dei fattori di produzione;
considerando che nel settore veterinario le frontiere sono attualmente utilizzate per controlli intesi a garantire la protezione della salute pubblica e della salute animale;
considerando che l'obiettivo finale è quello di limitare i controlli veterinari a luogo di partenza; che la realizzazione di questo obiettivo implica un'armonizzazione delle esigenze essenziali relative alla protezione della salute animale;
considerando che, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, è opportuno, in attesa di realizzare l'obiettivo predetto, dare rilievo ai controlli da effettuare alla partenza e all'organizzazione dei controlli che possono essere eseguiti nel luogo di destinazione; che questa soluzione induce ad abbandonare la possibilità di effettuare i controlli veterinari alle frontiere interne della Comunità e che in tale contesto è giustificato il mantenimento di un certificato sanitario o di un documento di identificazione previsti dalla normativa comunitaria;
considerando che questa soluzione implica una maggiore fiducia nei controlli veterinari eseguiti dallo Stato speditore, in particolare mediante l'instaurazione di un sistema rapido di scambio di informazioni; che è quindi necessario che lo Stato membro speditore provveda a far effettuare i controlli veterinari in modo adeguato;
considerando che nello Stato destinatario i controlli veterinari possono essere effettuati per campione nel luogo di destinazione; che, tuttavia, in caso di fondati sospetti di irregolarità, il controllo veterinario può essere effettuato durante il trasporto degli animali e dei prodotti e che è possibile mantenere nei settori non armonizzati la possibilità di una messa in quarantena;
considerando che è necessario prevedere le conseguenze di un controllo veterinario che porti alla constatazione dell'irregolarità della spedizione;
considerando che conviene prevedere una procedura per dirimere eventuali controversie relative alle spedizioni da un'azienda, un centro od un organismo;
considerando che è necessario prevedere un regime di salvaguardia; che in questo settore, in particolare per motivi d'efficacia, la responsabilità deve spettare in primo luogo allo Stato speditore; che la Commissione deve poter agire, in particolare recandosi in loco ed adottando le misure adeguate alla situazione;
considerando che, per ottenere un effetto utile, le disposizioni della presente direttiva dovrebbero riguardare tutti gli animali e prodotti soggetti, negli scambi intracomunitari, a condizioni veterinarie;
considerando tuttavia che nello stato attuale dell'armonizzazione ed in attesa di norme comunitarie è opportuno, per gli animali e prodotti che non sono stati oggetto di norme armonizzate, tener conto delle esigenze dello Stato destinatario, purché siano conformi all'articolo 36 del trattato;
considerando che conviene applicare le regole precitate al controllo zootecnico;
considerando che è opportuno adeguare le disposizioni della direttiva esistenti alle nuove norme stabilite dalla presente direttiva;
considerando che conviene riesaminare dette norme prima della scadenza del 1993;
considerando che è opportuno affidare alla Commissione l'incarico di adottare le misure d'applicazione della presente direttiva; che, a tal fine, si devono stabilire delle procedure che instaurino una cooperazione stretta ed efficace tra la Commissione e gli Stati membri, nell'ambito del comitato veterinario permanente,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Fatto a Lussemburgo, addì 26 giugno 1990. Per il Consiglio Il Presidente M. O'KENNEDY ALLEGATO A I. LEGISLAZIONE VETERINARIA Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina. GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64. Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina. GU n. L 194 del 22. 7. 1988, pag. 10. Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina. GU n. L 302 del 19. 10. 1989, pag. 1. Direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (;). GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 42. Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina. GU n. L 224 del 18. 8. 1990. pag. 62. II. LEGISLAZIONE ZOOTECNICA Direttiva 77/504/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura. GU n. L 206 del 12. 8. 1977, pag. 8. Direttiva 88/661/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1988, relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della specie suina. GU n. L 382 del 31. 12. 1988, pag. 36. Direttiva 89/316/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1989, relativa agli animali della specie ovina e caprina riproduttori di razza pura. GU n. L 153 dell'8. 6. 1989, pag. 30. Direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi. GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 55. (;) Dal 1g gennaio 1992. ALLEGATO B ANIMALI E PRODOTTI CHE NON FORMANO OGGETTO DI ARMONIZZAZIONE MA I CUI SCAMBI SARANNO SOGGETTI AI CONTROLLI PREVISTI DALLA PRESENTE DIRETTIVA A. Animali vivi delle specie seguenti: - ovini e caprini, - pollame vivo, - conigli domestici. B. Prodotti - rifiuti di animali trasformati come ingredienti per alimenti per animali, - uova da cova. ALLEGATO C ELENCO DELLE MALATTIE O EPIZOOZIE, SOGGETTE AD INTERVENTO OBBLIGATORIO D'EMERGENZA E A RESTRIZIONI TERRITORIALI (STATI MEMBRI, REGIONI O ZONE) - Afta epizootica - Peste suina classica - Peste suina africana - Malattia vescicolare dei suini - Malattia di Newcastle - Peste bovina - Peste dei piccoli ruminanti - Stomatite vescicolare - Febbre catarrale - Peste equina - Encefalomielite virale equina - Malattia di Teschen - Influenza aviaria - Vaiolo degli ovicaprini - Dermatite nodulare contagiosa - Febbre della Rift Valley - Pleuropolmonite contagiosa dei bovini