Sez. 6, Sentenza n. 6864 del 13/05/1999 Ud. (dep. 01/06/1999) Rv. 214204 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Cessione di sostanza stupefacente - Principio attivo contenuto nella singola sostanza non idoneo a produrre effetto drogante - Irrilevanza.
STUPEFACENTI - IN GENERE
In materia di stupefacenti, l'incriminazione delle condotte previste dall'art. 73 del d.P.R. 309/90 ha lo scopo di combattere il mercato della droga e poiché proprio attraverso la cessione al consumatore viene realizzata la circolazione della droga ed alimentato il mercato di essa, la nozione di stupefacente ha nel nostro ordinamento natura legale, nel senso che sono soggette alla normativa che ne vieta la circolazione tutte e soltanto le sostanze specificamente indicate negli elenchi appositamente predisposti; conseguentemente la circostanza che il principio attivo contenuto nella singola sostanza oggetto di spaccio possa non superare la cosiddetta "soglia drogante", in mancanza di ogni riferimento parametrico previsto per legge o per decreto, non ha alcuna rilevanza ai fini della punibilità del fatto.
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)