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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 5 luglio 1984, causa 114/83

Decisione
decisa il 1984-07-05
ECLI
ECLI:EU:C:1984:246

Epigrafe

Nella causa 114/83, Società cooperativa agricola «Société d'initiatives et de coopération agricoles», con sede in Kerisnel (Saint-Pol-de-Léon), e Società d'interesse collettivo agricolo «Société interprofessionnelle des producteurs et expéditeurs de fruits, légumes, bulbes et fleurs d'Iille-et-Vilaine», entrambe con 1'avv. Dominique Schmidt, del foro di Strasburgo, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'aw. Guy Harles, centre Louvigny, 34 B IV, rue Philippe-II, ricorrenti, contro Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. François Lamoureux, membro del suo ufficio legale, in qualità d'agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Oreste Montalto, membro del suo ufficio legale, edificio Jean Monnet, Kirchberg, convenuta, causa avente ad oggetto una domanda di risarcimento a norma dell'art. 215 del trattato CEE in considerazione del danno subito dalle ricorrenti per il fatto che la Commissione si è astenuta dall'applicare gli artt. 46 e 93 del trattato CEE, 130 e 131 del trattato di adesione'della Repubblica ellenica, dei regolamenti del Consiglio nn. 17/62 e 26/62, onde far cessare delle esportazioni greche di patate, LA CORTE (Prima Sezione), composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, T. Koopmans, presidente di sezione, e G. Bosco, giudice, avvocato generale: Sir Gordon Slynn cancelliere: P. Heim ha pronunciato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento, le conclusioni ed i mezzi ed argomenti delle parti si possono così riassumere:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta

paragrafo 1
Come le ricorrenti sostengono, già nel 1981 e nel 1982 delle vendite in perdita di patate primizie di origine greca avevano perturbato i mercati del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania.
paragrafo 2
Il 5 aprile 1983 le ricorrenti, ritenendo che anche nella stagione 1983 gli esportatori greci avrebbero effettuato del dumping sui mercati della Comunità, chiedevano alla Commissione «di prendere effettivamente le misure necessarie ed efficaci per evitare assolutamente il ripetersi delle pratiche discriminatorie denunziate nel 1981 e nel 1982».
paragrafo 3
Con telex 22 aprile 1983, la Commissione rispondeva che i suoi uffici stavano studiando attentamente il problema e che non avrebbero mancato di darvi opportuno seguito.
paragrafo 4
Il 2 giugno 1983, le ricorrenti comunicavano alla Commissione che le quotazioni delle patate primizie sui mercati tedesco, britannico e francese crollavano in seguito alle importazioni del prodotto greco il quale, a loro parere, era sovvenzionato dal governo greco. Il giorno stesso il governo francese esprimeva l'augurio che la Commissione adottasse, il più rapidamente possibile, opportuni provvedimenti per porre rimedio a tale situazione.
paragrafo 5
Il 9 giugno 1983 il governo francese chiedeva alla. Commissione di adottare una clausola di salvaguardia nei confronti delle patate primizie provenienti dalla Grecia. Analoga domanda veniva presentata dal governo del Regno Unito il 20 giugno 1983. La Commissione non accoglieva dette domande. Il 20 giugno 1983 le ricorrenti hanno proposto un ricorso basato sugli artt. 175 e 215, 2° comma, del trattato CEE.
paragrafo 6
Una domanda di provvedimenti urgenti, proposta il 1o luglio 1983, è stata respinta dal presidente della Corte con or-dinanza 12 luglio 1983.
paragrafo 7
Nelle repliche, depositate il 2 settembre 1983, le ricorrenti hanno dichiarato di rinunziare all'azione basata sull'art. 175 del trattato CEE (ricorso per carenza) e di limitare le loro conclusioni alla responsabilità della Comunità a norma dell'art. 215 del trattato CEE, per illecita astensione e trasgressione del principio d'uguaglianza.
paragrafo 8
L'istanza d'intervento del Groupement des associations agricoles pour l'organisation de la production et de la commercialisation des pommes de terre et légumes de la région malouine (GAARM) e di 24 altre associazioni e unioni professionali che avevano chiesto d'intervenire in via principale nella presente causa è stata respinta dalla Corte con ordinanza 19 ottobre 1983.
paragrafo 9
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Essa ha tuttavia invitato le parti a fornirle, entro il 15 febbraio 1984, determinati documenti ed informazioni. La Corte ha del pari deciso, con ordinanza 18 gennaio 1984, di rimettere la causa alla prima sezione.

SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti

paragrafo 1
Le ricorrenti concludono che la Corte voglia:
paragrafo 2
statuire che, omettendo di provvedere sulla domanda delle ricorrenti in data 5 aprile 1983, in subordine sulla domanda reiterata delle ricorrenti in data 2 giugno 1983, e omettendo di adottare i provvedimenti necessari per far cessare le pratiche illegittime denunciate, la Commissione ha trasgredito il trattato del 25 marzo 1957 e le norme adottate per la sua attuazione; statuire che la Comunità è responsabile, a norma dell'art. 215, 2° comma, del trattato di Roma, nei confronti delle ricorrenti dell'omissione colposa della Commissione; condannare la Comunità a versare alle ricorrenti, in via provvisionale, la somma di 500000 franchi; incaricare un perito di sua fiducia di determinare, dopo aver assunto tutte le necessarie informazioni, il danno contabile, commerciale e finanziario subito dalle ricorrenti; consentire alle ricorrenti di determinare definitivamente l'entità del risarcimento loro dovuto dopo il deposito della relazione peritale; condannare la convenuta a tutte le spese di causa.
paragrafo 3
La Commissione conclude che la Corte voglia:
paragrafo 4
dichiarare irricevibile il ricorso e, in subordine, respingerlo; condannare le ricorrenti alle spese.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Sulla ricevibilità del ricorso

paragrafo 1
La Commissione eccepisce l'irricevibilità del ricorso adducendo che almeno una delle ricorrenti, la Société interprofessionnelle des producteurs ed expéditeurs de fruits, légumes, bulbes et fleurs, d'Il-le-et-Vilaine, non ha interesse ad agire. Questa società non è un produttore, bensì ha un compito di difesa degli interessi generali di categorie professionali che esula dall'ambito ristretto dei produttori di patate.
paragrafo 2
Per quanto riguarda del pari la Société d'initiatives et de coopération agricoles di Kerisnel, la Commissione rileva che è necessario accertare se essa sia effettivamente una cooperativa di produzione.
paragrafo 3
Le ricorrenti ribattono che, come si desume dai loro statuti, esse sono costituite da produttori di patate e si occupano espressamente dello smercio degli ortaggi, l'una direttamente, l'altra per conto terzi. I loro ricorsi sono quindi perfettamente ricevibili.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Nel merito

paragrafo 1
Le ricorrenti si adoperano a dimostrare, citando numerosi dati numerici, che le esportazioni greche di patate durante la stagione 1983 sono state sovvenzionate dallo stato greco e che le esportazioni stesse, effettuate a prezzi estremamente bassi, hanno causato una grave crisi sui mercati della Francia, della Repubblica federale di Germania e del Regno Unito.
paragrafo 2
Gli aiuti concessi dalla Grecia ai propri esportatori sono contrari tanto al trattato di Roma ed alle norme adottate per la sua attuazione, quanto al trattato d'adesione della Grecia, in quanto gli aiuti stessi provocano una grave discriminazione fra produttori della Comunità, danneggiano sotto il profilo della concorrenza il prodotto analogo di un altro stato membro, alterano la concorrenza favorendo gli esportatori greci sui mercati inglese, tedesco e francese ed infine, essendo aumentate dal 1981 al 1983, anziché diminuire, trasgrediscono il principio di degressività di cui all'art. 69 del trattato d'adesione.
paragrafo 3
La Commissione, pur essendo ben informata di dette trasgressioni, si è ingiustamente astenuta dall'intervenire, benché disponesse dei mezzi per far applicare il trattato di Roma e il trattato d'adesione.
paragrafo 4
Fra questi mezzi vanno annoverati:
paragrafo 5
l'adozione di misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 130 del trattato d'adesione. In proposito, ricorrevano tutti i presupposti per l'adozione di una misura di salvaguardia. Il volume delle importazioni greche era molto elevato e rappresentava in Gran Bretagna, nella seconda metà del mese di giugno del 1983, dal 25 al 35 % delle importazioni complessive britanniche di patate primizie; i prezzi del prodotto greco erano inferiori a quelli dei prodotti di qualità analoga degli altri stati membri; la perturbazione dei mercati era causata da dette importazioni, come dimostra il fatto che, ad esempio sul mercato di Londra, i prezzi erano rimasti stabili fino alla prima settimana di giugno, malgrado l'esistenza di forti scorte di patate conservate, e che essi sono crollati solo in seguito all'arrivo di grandi quantità di patate primizie greche; l'adozione di raccomandazioni rivolte, a norma dell'art. 131 dello stesso trattato, all'autore di pratiche di dumping, «onde porvi fine»; l'adozione di misure ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 17/62, dato che la Commissione può accertare anche d'ufficio se sia stata commessa una trasgressione delle norme sulla concorrenza; il potere di accertare, anche d'ufficio, in forza dell'art. 2, n. 3, del regolamento n. 26/62, recante applicazione di determinate norme sulla concorrenza alla produzione ed al commercio delle derrate agricole, se determinati accordi, decisioni e pratiche siano escluse dal campo d'applicazione dell'art. 85, n. 1, del trattato CEE, in forza del n. 1 dello stesso regolamento; l'adozione di decisioni ai sensi dell'art. 93 n. 2, del trattato CEE, onde obbligare uno stato membro a sopprimere od a modificare un aiuto incompatibile col mercato comune; l'adozione di decisioni ai sensi dell'art. 46 del trattato CEE, onde restaurare la concorrenza lesa da «un'organizzazione nazionale del mercato» per un prodotto in uno stato membro.
paragrafo 6
Il procedimento per trasgressione avviato ai sensi dell'art. 169 nei confronti della Grecia, per mancata notifica degli aiuti, non può affatto modificare l'assunto che la Commissione non si è valsa dei mezzi a sua disposizione. Questo procedimento è stato infatti avviato il 4 luglio 1983, mentre l'esistenza degli aiuti greci era già stata denunziata nel 1981 e nel 1982 e l'attenzione della Commissione era stata richiamata sin dal 5 aprile 1983 sulla possibilità che detti aiuti venissero nuovamente concessi per la stagione 1983 ed era stata informata, al più tardi il 2 giugno 1983, della loro effettiva applicazione.
paragrafo 7
Il mancato intervento della Commissione ha consentito il determinarsi e la conservazione di uno squilibrio per la capacità concorrenziale delle ricorrenti sui mercati francese, inglese e tedesco della patata primizia. Con la sua inazione, la Commissione ha quindi trasgredito l'art. 155 del trattato CEE, il quale le impone di vigilare sull'applicazione di detto trattato, ed ha gravemente trasgredito il principio superiore d'uguaglianza, il che rende particolarmente grave il suo comportamento illegittimo.
paragrafo 8
Le ricorrenti hanno quindi il diritto di far valere la responsabilità della Comunità a norma dell'art. 215, 2° comma, del trattato CEE, dato il comportamento illegittimo della Commissione, caratterizzato da un'omissione illecita e deliberata.
paragrafo 9
È stato provato che le patate greche, offerte a prezzi estremamente bassi grazie alle sovvenzioni dello stato, hanno causato il crollo delle quotazioni sui mercati inglese, tedesco e francese e che tale crollo ha obbligato le ricorrenti a vendere in perdita oppure a rinunziare alle esportazioni. Dato che questo risultato avrebbe potuto essere evitato se la Commissione avesse vigilato sull'applicazione delle disposizioni dei trattati CEE e d'adesione, ne consegue che la Comunità è tenuta a risarcire il danno subito dalle ricorrenti. L'argomento secondo cui i produttori francesi avrebbero potuto limitare i danni, astenendosi dal raccogliere le patate primizie e vendendole in seguito come patate comuni, è infondato. Non si può infatti ragionevolmente pretendere che i produttori francesi rinun-zino alle vendite molto remunerative di patate primizie per lasciare posto ad importazioni greche sovvenzionate.
paragrafo 10
Le ricorrenti si riservano di versare agli atti, ciascuna per quanto la riguarda, i documenti da cui risulta la quota individuale di ciascuna del danno complessivo subito dai produttori francesi.
paragrafo 11
La Commissione ribatte come segue agli assunti delle ricorrenti:
paragrafo 12
1. essa non era affatto obbligata ad adottare un provvedimento in forza delle disposizioni indicate nel ricorso; 2. anche volendo ammettere ch'essa abbia trasgredito delle norme di diritto comunitario, non si tratterebbe della trasgressione di norme giuridiche superiori intese a proteggere i singoli; 3. il danno non è stato provato e comunque non vi è alcun nesso causale tra l'asserita trasgressione e il danno.
paragrafo 13
Circa il primo punto, essa esamina particolareggiatamente le disposizioni nominate dalle ricorrenti.
paragrafo 14
A proposito della mancata applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 130 del trattato d'adesione, non ci si trovava di fronte ad una «perturbazione grave» del mercato che potesse giustificare vuoi l'istituzione di una tassa compensativa, vuoi la sospensione delle esportazioni.
paragrafo 15
In particolare:
paragrafo 16
le patate primizie greche costituiscono solo il 5 % circa delle importazioni complessive effettuate dagli stati membri della Comunità e il 10 % degli scambi intracomunitari; i prezzi del prodotto greco non sono in generale inferiori a quelli dei prodotti della stessa qualità degli altri stati membri; nel 1983 le scorte di patate comuni erano ancora abbondanti anche alla fine del mese di giugno ed il loro prezzo, molto inferiore a quello delle patate primizie, ed il clima piuttosto freddo hanno favorito il loro consumo a svantaggio di queste ultime i cui prezzi sono crollati.
paragrafo 17
La situazione del mercato non obbligava quindi la Commissione ad adottare, tenuto conto dell'entità limitata delle partite, un provvedimento tanto eccezionale come quello di far cessare o di tassare le importazioni dalla Grecia.
paragrafo 18
Per quanto riguarda l'art. 131 del trattato d'adesione, esso non si applica alle patate primizie, ma può essere fatto valere unicamente per i prodotti per i quali provvedimenti transitori o in deroga al trattato sono contemplati dal trattato d'adesione, il che non vale per le merci di cui trattasi.
paragrafo 19
L'art. 3 del regolamento n. 17/62 non obbliga la Commissione a porre fine all'infrazione accertata; le ricorrenti inoltre non hanno mai presentato alla Commissione una domanda basata su detto arti-. colo. Quanto all'art. 2, n. 3, del regolamento n. 26/62, questa disposizione riguarda unicamente le modalità d'applicazione del n. 2 dello stesso articolo, il quale a sua volta si riferisce unicamente alla delimitazione del campo d'applicazione dell'art. 85, n. 1 alla produzione ed al commercio dei prodotti agricoli. Non si può quindi trarre da questa disposizione alcun obbligo per la Commissione di porre fine alle pratiche denunziate.
paragrafo 20
Per quanto riguarda l'art. 93, n. 2, il soprammenzionato regolamento n. 26/62 non contempla l'applicazione di questa disposizione nel campo dell'agricoltura. Del resto, anche ammettendo che questa disposizione si applichi quanto meno ai prodotti che non fanno parte di un'organizzazione comune dei mercati, va rilevato che, con ordinanza 11 luglio 1979 nella causa 59/79, la Corte ha dichiarato irricevibile il ricorso per carenza diretto contro la Commissione che non aveva dichiarato incompatibile con l'art. 92 un determinato aiuto.
paragrafo 21
Infine l'applicazione dell'art. 46, dalla fine del periodo transitorio, trova ostacolo nella giurisprudenza della Corte, in particolare nella sentenza 28 aprile 1978 (cause riunite 80 e 81/77, Ramel, Race. 1978, pag. 946). Anche ammettendo del resto che questa disposizione si possa ancora applicare, le ricorrenti non hanno dimostrato che i prodotti greci siano «disciplinati da un'organizzazione nazionale del mercato o da qualsiasi regolamentazione interna di effetto equivalente che sia progiudizievole alla concorrenza di una produzione similare in un altro stato membro».
paragrafo 22
Sul secondo punto la Commissione ricorda, ad ogni buon fine, l'ampio potere discrezionale riconosciutole dalla Corte, in particolare per l'applicazione dell'art. 226 del trattato CEE, il quale equivale all'art. 130 del trattato d'adesione della Repubblica ellenica.
paragrafo 23
Secondo la giurisprudenza della Corte, l'esercizio di un potere del genere fa sorgere la responsabilità della Comunità solo in caso di trasgressione grave di una norma giuridica superiore che protegga i singoli. Orbene, le ricorrenti non hanno dedotto la trasgressione di alcun principio generale del diritto comunitario, né hanno provato che l'asserita trasgressione derivi da un errore sostanziale o da un errore manifesto della Commissione.
paragrafo 24
La Commissione contesta infine il sussistere del danno, dato che le variazioni delle quotazioni registrate nel 1983 non hanno nulla di eccezionale. Queste variazioni sono un dato che i produttori di una merce tanto sensibile alla congiuntura, ed in particolare alle condizioni climatiche, dovrebbero includere nelle loro previsioni, in mancanza di un'organizzazione comune dei mercati. La Commissione non può garantire la stabilità dei prezzi sul mercato delle patate primizie e non è quindi tenuta a risarcire il danno relativo al lucro cessante e, in via generale, ai rischi commerciali.
paragrafo 25
Il danno non ha nulla di specifico e non sembra nemmeno diretto in quanto le ricorrenti hanno concorso a determinarlo procedendo alla raccolta immediata delle patate primizie, anziché venderle in seguito come patate comuni.
paragrafo 26
Infine non è affatto provato che siano i prezzi dei prodotti greci quelli che hanno causato il ribasso dei prezzi sui principali mercati di destinazione e la vera causa della crisi va ricercata nell'entità delle scorte di patate comuni e nella concentrazione delle offerte di varia origine durante il mese di giugno del 1983.

SENTENZA › In fatto › IV — La fase orale

paragrafo 1
Le parti hanno svolto difese orali all'udienza del 15 marzo 1984.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 12 aprile 1984.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 20 giugno 1983, la «Société d'initiatives et de coopération agricoles», con sede in Kerisnel (Saint-Pol-de Léon), e la «Société interprofessionnelle des producteurs et expéditeurs de fruits, légumes, bulbes et fleurs d'Ille-et-Vilaine», con sede in Saint-Meloir-des-Ondes, hanno proposto un ricorso avente ad oggetto una domanda di risarcimento ai sensi dell'art. 215 del trattato CEE.
punto 2
Le ricorrenti chiedono che sia riparato il danno che avrebbero subito per il fatto che la Commissione si è astenuta — a loro parere a torto — dall'adottare i necessari provvedimenti, vuoi per far cessare le importazioni di patate novelle greche sui mercati tedesco, britannico e francese, vuoi per obbligare il governo greco a sospendere le sovvenzioni ch'esso avrebbe concesso all'esportazione di detta merce. L'inerzia della Commissione avrebbe causato il crollo delle quotazioni su detti mercati, date le grandi quantità di patate novelle greche che vi sarebbero state importate, e avrebbe quindi recato un grave danno alle interessate le quali non sarebbero più riuscite a vendere le patate francesi sui mercati stessi e sarebbero state obbligate a distruggerle.
punto 3
La Commissione ha eccepito l'irricevibilità dei ricorsi, deducendo che le ricorrenti fanno in realtà valere un diritto collettivo di risarcimento di un danno riguardante gli interessi patrimoniali personali dei produttori associati, mentre la giurisprudenza della Corte non ammette l'esistenza di un diritto siffatto (sentenza 18. 3. 1975, Union syndicale/Consiglio, 72/74, Racc. pag. 401).
punto 4
Dalle conclusioni delle ricorrenti non si desume tuttavia che esse intendano agire in qualità di produttori né è possibile ricavare detta qualità dai loro statuti, che esse hanno versato agli atti. All'udienza, del resto, esse hanno precisato di avere la qualità di unioni di produttori, cui viene trasferita la proprietà dei conferimenti dei produttori e che vendono i prodotti stessi sui mercati all'ingrosso.
punto 5
Ciò premesso, non si può contestare alle ricorrenti il diritto di agire per danni, qualora l'azione promossa sia basata sul danno ch'esse avrebbero subito in qualità di commercianti di patate novelle.
punto 6
I mezzi dedotti dalle ricorrenti riguardano in primo luogo l'assunto secondo cui la Commissione avrebbe commesso una trasgressione del diritto comunitario astenendosi, di fronte ad una situazione caratterizzata da massicce importazioni di patate novelle greche che fruivano di una sovvenzione statale all'esportazione, dall'adottare provvedimenti atti a neutralizzare le conseguenze negative della situazione stessa.
punto 7
Fra i provvedimenti che, secondo le ricorrenti, la Commissione avrebbe dovuto adottare, va annoverata anzitutto una misura di salvaguardia ai sensi dell'art. 130, n. 2, dell'atto d'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità economica europea. Questa disposizione, nel 3° comma, stabilisce infatti quanto segue: «Nel settore dell'agricoltura, quando il mercato di un stato membro è perturbato gravemente o rischia di esserlo a seguito degli scambi tra la Comunità nella sua composizione attuale e la Grecia, la Commissione delibera sulla richiesta d'applicazione di misure adeguate presentata da uno stato membro, entro ventiquattro ore dal ricevimento della richiesta. Le misure decise sono applicabili immediatamente e tengono conto degli interessi di tutte le parti interessate ed in particolare dei problemi di trasporto».
punto 8
Benché le ricorrenti sostengano che la situazione indicata nel n. 2 dell'art. 130 esisteva in tre mercati nazionali, cioè quelli della Germania, della Francia e del Regno Unito, dal fascicolo emerge che solo due stati, cioè la Francia e il Regno Unito hanno chiesto, il 9 giugno e, rispettivamente, il 20 giugno 1983, di essere autorizzati ad adottare misure di salvaguardia.
punto 9
La domanda presentata dal governo francese non era basata su gravi perturbazioni dovute all'importazione di patate greche in Francia, bensì su vendite massicce di patate greche in altri paesi, in particolare sul mercato britannico. Queste vendite avrebbero cacciato da detto mercato le patate francesi e di conseguenza appensantito il mercato francese di patate che non potevano più essere smerciate nel Regno Unito.
punto 10
Risulta quindi che il rischio di perturbazione del mercato francese non può essere isolato da quello che riguardava il mercato britannico e che dava luogo alla riduzione degli sbocchi per le patate francesi. Si deve perciò esaminare il problema dell'eventuale applicazione di clausole di salvaguardia principalmente con riguardo alla situazione del mercato britannico.
punto 11
In proposito, la Commissione non ha ritenuto che, a causa della loro quantità o del loro prezzo, le patate provenienti dalla Grecia perturbassero o rischiassero di perturbare gravemente il mercato britannico. Dinanzi a questa Corte essa ha sostenuto che le vere ragioni del crollo delle quotazioni sul mercato britannico erano l'esistenza di scorte cospicue di patate comuni nonché la concentrazione di offerte di varia provenienza in un periodo molto breve. Si deve quindi accertare se, in vista dei dati in suo possesso il 20 giugno 1983, la Commissione potesse astenersi dalľadottare i provvedimenti di cui trattasi.
punto 12
Va osservato anzitutto che, dato che la produzione di patate comuni era stata molto abbondante nell'autunno del 1982, all'inizio della stagione delle patate novelle erano disponibili grandi quantità di patate comuni, come è dimostrato dal fatto che, secondo statistiche del ministero britannico dell'agricoltura, prodotte dalla Commissione, le partite residue di patate comuni ammontavano ancora, il 22 giugno 1983, a circa 60000 tonnellate, mentre il 22 giugno 1982 esse erano state di sole 30000 tonnellate.
punto 13
La presenza di grandi quantità di patate comuni, il cui prezzo corrisponde generalmente ad un terzo di quello delle patate novelle, non manca di influire fortemente sul prezzo di queste. Dalle statistiche soprammenzionate si evince infatti che, già all'inizio della stagione 1983, cioè molto prima che la merce greca giungesse sul mercato, le quotazioni delle patate novelle erano inferiori a quelle iniziali della stagione 1982. Un ribasso delle quotazioni avviene del resto ogni anno sul mercato britannico nel mese di giugno, come conseguenza perfettamente normale della concentrazione in tale periodo di offerte di varia provenienza (Cipro, Grecia, Spagna, Francia, Jersey, Turchia).
punto 14
Nella decisione 1° luglio 1983, con cui rispingeva la domanda d'applicazione di misure di salvaguardia presentate dal governo del Regno Unito, la Commissione dichiarava anzitutto: «che il mercato britannico delle patate primizie è tradizionalmente rifornito con importazioni da determinati paesi terzi, fra cui Cipro, l'Egitto e la Spagna; che nel corso della presente stagione le importazioni dalla Grecia previste costituiscono solo il 10 % del totale». Pur ammettendo che il prezzo dei prodotti greci era inferiore a quello dei prodotti concorrenti, essa dichiarava poi. «che questa differenza, dovuta alle caratteristiche varietali e qualitative delle merci delle varie provenienze, non ha affatto influito sull'andamento dei prezzi dei prodotti britannici, né su quello dei principali paesi terzi fornitori, i cui livelli sono rimasti stabili nell'ultima decade; che in particolare i prezzi dei prodotti britannici si trovano ad un livello nettamente superiore a quello rilevato nello stesso periodo della stagione 1981, stagione paragonabile a quella in corso».
punto 15
Queste valutazioni si basano su accertamenti di fatto che sono esatti. Dalle statistiche del Potatoes Marketing Board si desume infatti che le importazioni greche sul mercato britannico sono state, nel periodo 1o -11 giugno 1983, di 220 tonnellate su un totale di 34675 tonnellate smerciate su detto mercato, e, nel periodo 11-17 giugno, di 3754 tonnellate su un totale di 35302 tonnellate. Solo nella settimana dal 18 al 24 giugno esse hanno raggiunto il livello di 10402 tonnellate su un totale di 42516 tonnellate smerciate.
punto 16
Di fronte a questi dati, la Commissione aveva quindi ragione di concludere che, anche se il loro prezzo è inferiore a quello delle merci concorrenti, le patate greche, data la loro scarsa entità, non avevano potuto causare un movimento di ribasso generale nel periodo precedente la prestazione della domanda di applicazione di misure di salvaguardia. Non si può nemmeno sostenere, a differenza di quanto fanno le ricorrenti, che l'annunzio dell'arrivo di grandi quantità di patate greche, previsto per il 17 giugno 1983, abbia potuto far cadere i prezzi già il 7 giugno 1983.
punto 17
Si deve poi stabilire se la Commissione potesse ragionevolmente ritenere che le rilevanti partite di patate greche che dovevano essere importate dopo il 20 giugno 1983 non avrebbero gravemente perturbato il mercato britannico.
punto 18
In proposito va rilevato che, in base all'esperienza acquistata negli anni precedenti, la Commissione poteva prevedere che, anche se circa 30000 tonnellate di patate greche non fossero state importate, la domanda del mercato, che negli anni 1981 e 1982 si era stabilizzata per il mese di giugno attorno alle 90000 tonnellate, avrebbe fatto sì che il loro posto fosse preso da patate di altra provenienza, e che la situazione del mercato non ne sarebbe stata modificata in misura notevole.
punto 19
La Commissione poteva inoltre tener conto del fatto che nel 1981, quando i prezzi di mercato erano ancora inferiori, il governo del Regno Unito non aveva ritenuto di trovarsi di fronte ad una grave perturbazione del mercato britannico.
punto 20
Tenuto conto di queste circostanze, si deve concludere che la Commissione poteva legittimamente ritenere che il ribasso dei prezzi prevedibile non sarebbe avvenuto «a seguito degli scambi tra la Comunità nella sua composizione attuale e la Grecia», per dirla con l'art. 130, n. 2, 3° comma, dell'atto d'adesione, e che rifiutando di autorizzare l'applicazione di una misura di salvaguardia essa non è andata oltre i limiti del potere discrezionale che le spetta quando si tratta di valutare dei dati di carattere economico.
punto 21
Le ricorrenti sostengono del pari che le esportazioni di patate greche hanno costituito oggetto di pratiche concordate fra i produttori e gli esportatori greci, in contrasto con l'art. 85 del trattato CEE, e che la Commissione, a norma dell'art. 3 del regolamento del Consiglio n. 17/62, avrebbe dovuto accertare, anche d'ufficio, la trasgressione e obbligare le imprese interessate a porvi fine, dopo aver stabilito ch'esse non potevano fruire delle facilitazioni contemplate dal regolamento del Consiglio n. 26/62.
punto 22
Nel loro carteggio con la Commissione, le ricorrenti non hanno tuttavia mai suffragato le loro asserzioni relative alla trasgressione delle norme sulla concorrenza con elementi di fatto e di diritto che dimostrassero l'esistenza di accordi incompatibili con l'art. 85 del trattato CEE. Gli argomenti svolti ed i documenti versati agli atti dalle ricorrenti nella presente causa non possono comunque essere presi in considerazione per valutare il comportamento della Commissione, il quale dev'essere giudicato unicamente con riguardo alle informazioni di cui essa disponeva.
punto 23
All'udienza la Commissione ha inoltre precisato di non essere rimasta inattiva quando le ricorrenti hanno affermato che vi erano degli accordi in contrasto con le norme sulla concorrenza del trattato, bensì ha inviato in Grecia un ispettore il quale non ha cionondimeno trovato tracce di accordi fra imprese nel settore delle patate novelle.
punto 24
Stando così le cose, non si può far carico alla Commissione di non aver adottato alcuna decisione ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 17/62.
punto 25
Nemmeno è pertinente il richiamo all'art. 131 dell'atto d'adesione, secondo il quale la Commissione, «entro la scadenza della durata di applicazione delle misure transitorie definite in ciascun caso ai sensi del presente atto», a richiesta di uno stato membro o di qualsiasi altro interessato può rivolgere raccomandazioni all'autore di una pratica di dumping per porvi termine. Dato infatti che nessuna misura transitoria è contemplata per le patate novelle, si deve ritenere che nei confronti di questa merce vanno applicate le disposizioni normali del trattato.
punto 26
Secondo le ricorrenti, la Commissione avrebbe potuto del pari decidere, ai sensi dell'art. 93, n. 2, del trattato CEE, che la Grecia doveva sopprimere le sovvenzioni all'esportazione di patate.
punto 27
Senza che sia necessario pronunziarsi sull'esistenza di queste sovvenzioni, è sufficiente ricordare, a proposito di questo mezzo, che ai sensi dell'art. 42 del trattato CEE, «le disposizioni del capo relativo alle regole di concorrenza sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Consiglio» e che l'art. 4 del regolamento del Consiglio n. 26/62, il quale ha dichiarato validi per i prodotti agricoli i nn. 1 e 3 dell'art. 93, non ha disposto nello stesso senso per l'art. 92, il quale vieta le sovvenzioni statali, né per il n. 2 dell'art. 93, il quale attribuisce alla Commissione il potere di decidere che uno stato deve sopprimere o modificare le sovvenzioni stesse. Dato che le patate non sono soggette ad un'organizzazione comune dei mercati, l'art. 4 soprammenzionato è finora il solo che si possa applicare nei loro confronti.
punto 28
Secondo le ricorrenti, la Commissione attingerebbe infine dall'art. 46 del trattato CEE un autonomo potere di decisione, cioè il potere di fissar un'imposta compensativa sulle importazioni, onde ristabilire l'equilibrio della concorrenza che sia stato compromesso «da un'organizzazione nazionale del mercato o da qualsiasi regolamentazione interna di effetto equivalente che sia pregiudizievole alla concorrenza di una produzione similare in un altro stato membro».
punto 29
Viste le considerazioni che precedono, e in particolare quelle riguardanti i presupposti per l'adozione di misure di salvaguardia a norma dell'atto d'adesione della Repubblica ellenica, va detto che l'equilibrio della concorrenza, ai sensi dell'art. 46 del trattato CEE, non appare compromesso in modo tale da giustificare l'istituzione di imposte compensative in forza di detta disposizione.
punto 30
Si deve pertanto concludere che la Commissione non era tenuta ad adottare l'uno o l'altro dei vari provvedimenti che le ricorrenti le fanno carico di non aver adottato.
punto 31
Il ricorso va perciò respinto.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 32
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese, se ne è stata fatta domanda. Le ricorrenti sono rimaste soccombenti e vanno quindi condannate alle spese, ivi comprese quelle del procedimento sommario.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (Prima Sezione) dichiara e statuisce: 1o Ilricorso è respìnto. 2° Le ricorrenti sono condannate alle spese, ivi comprese quelle del procedimento sommario.

Firme

Mackenzie Stuart Koopmans Bosco Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 5 luglio 1984. Per il cancelliere D. Louterman amministratore Il presidente della prima sezione T. Koopmans

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