Sez. L, Sentenza n. 9 del 04/01/1980 (Rv. 403368 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - DISCIPLINA EX ART 1 DELLA LEGGE N 1369 DEL 1960 - PRESUPPOSTO - MODALITA DI AVVIAMENTO AL LAVORO - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - DISCIPLINA EX ART 1 DELLA LEGGE N 1369 DEL 1960 - PRESUPPOSTO - MODALITA DI AVVIAMENTO AL LAVORO - IRRILEVANZA.*
L'art 1 della legge 23 ottobre 1960 n 1369, sul divieto di intermediazione nell'assunzione della mano d'opera prescinde del tutto dal modo in cui i lavoratori sono stati avviati al lavoro e prende in considerazione il fatto della intermediazione come fondamento del diritto al trasferimento degli effetti del contratto in testa all'imprenditore.*
Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)