Codice civile
Testo in vigore al
Art. 1073 Estinzione per prescrizione
1. La servitu' si estingue per prescrizione quando non se ne usa per venti anni.
2. Il termine decorre dal giorno in cui si e' cessato di esercitarla; ma, se si tratta di servitu' negativa o di servitu' per il cui esercizio non e' necessario il fatto dell'uomo, il termine decorre dal giorno in cui si e' verificato un fatto che ne ha impedito l'esercizio.
3. Nelle servitu' che si esercitano a intervalli, il termine decorre dal giorno in cui la servitu' si sarebbe potuta esercitare e non ne fu ripreso l'esercizio.
4. Agli effetti dell'estinzione si computa anche il tempo per il quale la servitu' non fu esercitata dai precedenti titolari.
5. Se il fondo dominante appartiene a piu' persone in comune, l'uso della servitu' fatto da una di esse impedisce l'estinzione riguardo a tutte.
6. La sospensione o l'interruzione del non uso a vantaggio di uno dei comproprietari giova anche agli altri.
Art. 1074 Impossibilita' di uso e mancanza di utilita'
1. L'impossibilita' di fatto di usare della servitu' e il venir meno dell'utilita' della medesima non fanno estinguere la servitu', se non e' decorso il termine indicato dall'articolo precedente.
Art. 1075 Esercizio limitato della servitu'
1. La servitu' esercitata in modo da trarne un'utilita' minore di quella indicata dal titolo si conserva per intero.
Art. 1076 Esercizio della servitu' non conforme al titolo o al possesso
1. L'esercizio di una servitu' in tempo diverso da quello determinato dal titolo o dal possesso non ne impedisce l'estinzione per prescrizione.
Art. 1077 Servitu' costituite sul fondo enfiteutico
1. Le servitu' costituite dall'enfiteuta sul fondo enfiteutico cessano quando l'enfiteusi si estingue per decorso del termine, per prescrizione o per devoluzione.
Art. 1078 Servitu' costituite a favore del fondo enfiteutico, dotale o in usufrutto
1. Le servitu' costituite dall'enfiteuta a favore del fondo enfiteutico non cessano con l'estinguersi dell'enfiteusi. Lo stesso vale per le servitu' costituite dall'usufruttuario a favore del fondo di cui ha l'usufrutto o dal marito a favore del fondo dotale.
Capo VII. Delle azioni a difesa delle servitu'
Art. 1079 Accertamento della servitu' e altri provvedimenti di tutela
1. Il titolare della servitu' puo' farne riconoscere in giudizio l'esistenza contro chi ne contesta l'esercizio e puo' far cessare gli eventuali impedimenti e turbative. Puo' anche chiedere la rimessione delle cose in pristino, oltre il risarcimento dei danni.
Capo VIII. Di alcune servitu' in materia di acque
Sezione I. Della servitu' di presa o di derivazione di acqua
Art. 1080 Presa d'acqua continua
1. Il diritto alla presa d'acqua continua si puo' esercitare in ogni istante.
Art. 1081 Modulo d'acqua
1. Nelle servitu' in cui e' convenuta ed espressa una costante quantita' di acqua, la quantita' deve esprimersi in relazione al modulo.
2. Il modulo e' l'unita' di misura dell'acqua corrente.
3. Esso e' un corpo d'acqua che scorre nella costante quantita' di cento litri al minuto secondo e si divide in decimi, centesimi e millesimi.
Art. 1082 Forma della bocca e dell'edificio derivatore
1. Quando, per la derivazione di una data e costante quantita' di acqua corrente, e' stata determinata la forma della bocca e dell'edificio derivatore, le parti non possono chiederne la modificazione per eccedenza deficienza d'acqua, salvo che l'eccedenza o la deficienza provenga da variazioni seguite nel canale dispensatore o nel corso delle acque in esso correnti.
2. Se la forma non e' stata determinata, ma la bocca e l'edificio derivatore sono stati costruiti e posseduti per cinque anni, non e' neppure ammesso dopo tale tempo alcun reclamo delle parti per eccedenza o deficienza d'acqua, salvo nel caso di variazione seguita nel canale o nel corso delle acque.
3. In mancanza di titolo o di possesso, la forma e' determinata dall'autorita' giudiziaria.
Art. 1083 Determinazione della quantita' d'acqua
1. Quando la quantita' d'acqua non e' stata determinata, ma la derivazione e' stata fatta per un dato scopo, s'intende concessa la quantita' necessaria per lo scopo medesimo, e chi vi ha interesse puo' in ogni tempo fare stabilire la forma della derivazione in modo che ne venga assicurato l'uso necessario e impedito l'eccesso.
2. Se pero' e' stata determinata la forma della bocca e dell'edificio derivatore, o se, in mancanza di titolo, si e' posseduta per cinque anni la derivazione in una data forma, non e' ammesso reclamo delle parti, se non nel caso indicato dall'articolo precedente.
Art. 1084 Norme regolatrici della servitu'
1. Per l'esercizio della servitu' di presa d'acqua, quando non dispone il titolo o non e' possibile riferirsi al possesso, si osservano gli usi locali.
2. In mancanza di tali usi si osservano le disposizioni dei tre articoli seguenti.
Art. 1085 Tempo d'esercizio della servitu'
1. Il diritto alla presa d'acqua si esercita, per l'acqua estiva, dall'equinozio di primavera a quello d'autunno; per l'acqua iemale, dall'equinozio d'autunno a quello di primavera.
2. La distribuzione d'acqua per giorni e per notti si riferisce al giorno e alla notte naturali.
3. L'uso delle acque nei giorni festivi e' regolato dalle feste di precetto vigenti al tempo in cui l'uso fu convenuto o in cui si e' incominciato a possedere.
Art. 1086 Distribuzione per ruota
1. Nelle distribuzioni per ruota il tempo che impiega l'acqua per giungere alla bocca di derivazione dell'utente si consuma a suo carico, e la coda dell'acqua appartiene a quello di cui cessa il turno.
Art. 1087 Acque sorgenti o sfuggite
1. Nei canali soggetti a distribuzioni per ruota le acque sorgenti o sfuggite, ma contenute nell'alveo del canale, non possono trattenersi o derivarsi da un utente che al tempo del suo turno.
Art. 1088 Variazione del turno tra gli utenti
1. Gli utenti dei medesimi canali possono variare o permutare tra loro il turno, purche' tale cambiamento non rechi danno agli altri.
Art. 1089 Acqua impiegata come forza motrice
1. Chi ha diritto di servirsi dell'acqua come forza motrice non puo', senza espressa disposizione del titolo, impedirne o rallentarne il corso, procurandone il ribocco o ristagno.
Art. 1090 Manutenzione del canale
1. Nella servitu' di presa o di condotta d'acqua, quando il titolo non dispone altrimenti, il proprietario del fondo servente puo' domandare che il canale sia mantenuto convenientemente spurgato e le sue sponde siano tenute in stato di buona manutenzione a spese del proprietario del fondo dominante.
Art. 1091 Obblighi del concedente fino al luogo di consegna dell'acqua
1. Se il titolo non dispone diversamente, il concedente dell'acqua di una fonte o di un canale e' tenuto verso gli utenti a eseguire le opere ordinarie e straordinarie per la derivazione e condotta dell'acqua fino al punto in cui ne fa la consegna, a mantenere in buono stato gli edifici, a conservare l'alveo e le sponde della fonte o del canale, a praticare i consueti spurghi e a usare la dovuta diligenza, affinche' la derivazione e la regolare condotta dell'acqua siano in tempi debiti effettuate.
Art. 1092 Deficienza dell'acqua
1. La deficienza dell'acqua deve essere sopportata da chi ha diritto di prenderla e di usarla nel tempo in cui la deficienza si verifica.
2. Tra diversi utenti la deficienza dell'acqua deve essere sopportata prima da quelli che hanno titolo o possesso piu' recente, e tra utenti in parita' di condizione dall'ultimo utente.
3. Tuttavia l'autorita' giudiziaria, con provvedimento in camera di consiglio, sentiti gli uffici tecnici competenti, puo' modificare o limitare i turni di utilizzazione e dare le altre disposizioni necessarie in relazione alla quantita' di acqua disponibile, agli usi e alle colture a cui l'acqua e' destinata.
4. Il concedente dell'acqua e' tenuto a una proporzionale diminuzione del corrispettivo per la deficienza dell'acqua verificatasi per causa naturale o per fatto altrui. Parimenti si fa luogo alle dovute indennita' in conseguenza delle modificazioni o limitazioni di turni, che siano state disposte dall'autorita' giudiziaria.
Art. 1093 Riduzione della servitu'
1. Se la servitu' da' diritto di derivare acqua da un fondo e per fatti indipendenti dalla volonta' del proprietario si verifica una diminuzione dell'acqua tale che essa non possa bastare alle esigenze del fondo servente, il proprietario di questo puo' chiedere una riduzione della servitu', avuto riguardo ai bisogni di ciascun fondo.
2. In questo caso e' dovuta una congrua indennita' al proprietario del fondo dominante.