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Sez. 3, Sentenza n. 16111 del 26/06/2013 (Rv. 626952 - 01)

STAMPA - DIRITTO DI CRONACA | Diritto all'oblio dell'interessato - Limite costituito dall'esercizio del diritto di cronaca - Sussistenza - Condizioni - Interesse attuale alla diffusione della notizia - Presupposto - Diretto collegamento con vicende recenti - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Lesione del diritto alla riservatezza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626952-01

STAMPA - DIRITTO DI CRONACA

In tema di diffamazione a mezzo stampa, il diritto del soggetto a pretendere che proprie, passate vicende personali non siano pubblicamente rievocate (nella specie, il cd. diritto all'oblio era invocato in relazione ad un'antica militanza in bande terroristiche) trova limite nel diritto di cronaca solo quando sussista un interesse effettivo ed attuale alla loro diffusione, nel senso che quanto recentemente accaduto (nella specie, il ritrovamento di un arsenale di armi nella zona di residenza dell'ex terrorista) trovi diretto collegamento con quelle vicende stesse e ne rinnovi l'attualità, diversamente risolvendosi il pubblico ed improprio collegamento tra le due informazioni in un'illecita lesione del diritto alla riservatezza.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 21, Legge 31/12/1996 num. 675 art. 25, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 137 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)