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Sez. 1, Sentenza n. 5525 del 09/05/1992 (Rv. 477179 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Stato d'insolvenza - In genere | "Pactum de non petendo" - Irrilevanza - Condizione.
Stato
decisa il 1992-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477179-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Stato d'insolvenza - In genere

La situazione d'insolvenza dell'imprenditore, ai fini della dichiarazione di fallimento, non è esclusa dalla presenza di un "pactum de non petendo", cui abbiano aderito tutti i creditori, in posizione differenziata, quando, a seguito dell'inadempienza di una parte di essi agli obblighi, assunti con il patto, di corrispondere ulteriori risorse finanziarie all'imprenditore, necessarie a soddisfare gli altri creditori, si determini una situazione di impotenza finanziaria e patrimoniale non transitoria.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 5 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)