Sez. 1, Sentenza n. 5525 del 09/05/1992 (Rv. 477179 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Stato d'insolvenza - In genere | "Pactum de non petendo" - Irrilevanza - Condizione.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Stato d'insolvenza - In genere
La situazione d'insolvenza dell'imprenditore, ai fini della dichiarazione di fallimento, non è esclusa dalla presenza di un "pactum de non petendo", cui abbiano aderito tutti i creditori, in posizione differenziata, quando, a seguito dell'inadempienza di una parte di essi agli obblighi, assunti con il patto, di corrispondere ulteriori risorse finanziarie all'imprenditore, necessarie a soddisfare gli altri creditori, si determini una situazione di impotenza finanziaria e patrimoniale non transitoria.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 5 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)