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Sez. 1, Ordinanza n. 19608 del 16/07/2025 (Rv. 675799-01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE | Reclamo ex art. 26 l.fall. - Legittimazione - Parte processuale - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2025-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675799-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE

Al giudizio di reclamo ex art. 26 l.fall., in ragione della deformalizzazione che caratterizza la fase di adozione del decreto reclamato, non si applica il principio per cui non è legittimato all'impugnazione il soggetto che, sebbene interessato, non abbia assunto formalmente la veste di parte processuale.

Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge Falliment. art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)