Sez. 1, Sentenza n. 5980 del 03/07/1997 (Rv. 505692 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - COSTITUZIONE E COMPARIZIONE DELLE PARTI | Riassunzione del giudizio conseguente a mancata costituzione delle parti - Sua effettuazione oltre l'anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata - Configurabilità della decadenza - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - COSTITUZIONE E COMPARIZIONE DELLE PARTI
Poiché la mancata costituzione delle parti dopo la notificazione della citazione in appello non determina la improcedibilità dell'impugnazione ma comporta l'onere di riassumerla entro un anno dalla scadenza del termine per la costituzione dell'appellato, è rituale e tempestivo l'atto di riassunzione del gravame notificato, dall'appellante non costituitosi, durante il periodo annuale dinanzi indicato, a nulla rilevando, a tal fine, l'eventuale decorso del termine previsto dall'art. 327 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)