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Sez. 2, Sentenza n. 3656 del 01/09/1994 Cc. (dep. 05/09/1994) Rv. 199255 - 01

Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Esigenze cautelari | Condizioni di applicabilità - Pericolo di compromissione - Riferibilità a soggetti diversi dall'indagato - Esclusione - Ragioni - Fattispecie relativa ad ordinanza cautelare che motivava in relazione all'interesse di un compartecipe ad inquinare le prove.
Stato
decisa il 1994-09-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/199255-01

Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Esigenze cautelari

In tema di esigenze cautelari, il riferimento dell'art. 274, lett. a), cod. proc. pen. alla "concretezza" del pericolo legittimante la prognosi di probabile compromissione delle esigenze di giustizia, che la misura cautelare applicata vuole salvaguardare, postula un insopprimibile nesso eziologico tra il pericolo medesimo e specifici elementi fattuali riferibili al soggetto sottoposto ad indagini e non ad altri coindagati; elementi che devono inoltre essere esplicitamente indicati, non essendo consentito al giudice di fondare la sua opzione su mere presunzioni o congetture o, comunque, su dati equivoci o di scarsa significanza. (Nella specie la S.C. ha annullato l'ordinanza del tribunale del riesame confermativa di un provvedimento cautelare nella cui motivazione si faceva riferimento al "concreto interesse di un compartecipe a predisporre ed a concertare comuni linee difensive").

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 lett. A, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 lett. A CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)