Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige: organi della regione e delle province di Trento e Bolzano e funzioni regionali
Testo in vigore al
Titolo III. Della rappresentanza del governo nella regione e nelle province
Art. 32
1. I commissari del Governo di cui all'art. 87 dello statuto sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per l'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Essi risiedono rispettivamente a Trento e Bolzano.
Art. 33
1. In caso di assenza o di impedimento i commissari del Governo sono sostituiti dal funzionario di qualifica od anzianita' piu' elevate, in servizio presso l'ufficio del commissario.
Art. 34
1. Ai commissari del Governo spetta il trattamento economico del prefetto di 1ยช classe ed e' assegnato un alloggio di servizio.
Art. 35
1. Per il funzionamento del proprio ufficio i commissari del Governo si avvalgono di personale collocato fuori ruolo, dipendente dalle amministrazioni dello Stato. Al personale dei ruoli centrali spetta il trattamento di cui allo art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, e successive modificazioni; a quello appartenente ai ruoli provinciali viene corrisposto il trattamento previsto dalle vigenti disposizioni per il trasferimento di sede.
2. E' escluso da tale trattamento il personale statale gia' in servizio nella stessa sede ....
3. La composizione dell'ufficio ed il contingente del personale sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri per l'interno e per il tesoro.
Art. 36
1. La spesa per gli assegni spettanti ai commissari del Governo e per il funzionamento del relativo ufficio e' a carico del bilancio dello Stato.
2. Tutte le spese relative alla rappresentanza del Governo nella regione sono inserite nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Art. 37
1. La comunicazione ai commissari del Governo dei disegni di legge regionali o provinciali ai sensi del primo comma dell'art. 55 dello statuto e' fatta dal Presidente del Consiglio regionale o provinciale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 38
1. Nell'esercizio delle funzioni delegate dallo Stato il Presidente della giunta regionale ed i Presidenti delle giunte provinciali trasmettono periodicamente al commissario del Governo competente un elenco delle deliberazioni adottate, salvo le disposizioni contenute nelle leggi con cui le funzioni sono delegate.
Titolo IV. Funzioni dell'avvocatura dello stato nei riguardi della regione e delle province
Art. 39
1. Le funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi dell'Amministrazione statale sono estese all'Amministrazione regionale del Trentino-Alto Adige anche nei casi di amministrazione delegata ai sensi dell'art. 16 dello statuto.
2. Nei confronti della suddetta amministrazione regionale si applicano le disposizioni del testo unico e del regolamento approvati rispettivamente con regi decreti 30 ottobre 1933, n. 1611 e n. 1612, e successive modificazioni; nonche' gli articoli 25 e 144 del codice di procedura civile.
3. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano nei giudizi in cui sono parte l'Amministrazione dello Stato e l'Amministrazione regionale, eccettuato il caso di litisconsorzio attivo.
4. Nel caso di litisconsorzio passivo, qualora non vi sia conflitto di interessi fra lo Stato e la regione, questa puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
Art. 40
1. L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa delle province di Trento e di Bolzano e degli altri enti pubblici locali per quanto attiene alle controversie relative alle funzioni ad essi delegate ai sensi dell'art. 16, terzo comma, dello statuto.
Art. 41
1. L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa delle province, dei comuni e degli altri enti locali per le controversie relative alle funzioni delegate ai sensi dell'art. 18, primo comma, dello statuto.
2. L'Avvocatura dello Stato inoltre puo' assumere se richiesta, la rappresentanza e la difesa delle province anche fuori dalla ipotesi prevista nel comma precedente, nonche' dei comuni e degli altri enti locali per le controversie relative alle funzioni ad essi delegate ai sensi dell'art. 18, secondo comma, dello statuto.
Titolo V. Controllo sugli atti della regione e delle province titolo abrogato dal d.p.r. 15 luglio 1988, n. 305
Art. 42
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 LUGLIO 1988, N. 305
Art. 43
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 LUGLIO 1988, N. 305
Art. 44
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 LUGLIO 1988, N. 305
Art. 45
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 LUGLIO 1988, N. 305
Art. 46
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 LUGLIO 1988, N. 305
Art. 47
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 LUGLIO 1988, N. 305
Art. 48
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 LUGLIO 1988, N. 305
Art. 49
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 LUGLIO 1988, N. 305
Art. 50
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 LUGLIO 1988, N. 305
Titolo VI. Norme transitorie e finali
Art. 51
1. Le norme di attuazione dello statuto precedentemente emanate e relative al commissario del Governo nella regione Trentino-Alto Adige, si intendono riferite al commissario del Governo per la provincia di Trento e al commissario del Governo per la provincia di Bolzano, a seconda della rispettiva competenza prevista dall'articolo 87 dello statuto.
Art. 52
1. Fino a quando non si sara' provveduto al passaggio di personale regionale alle province ai sensi dell'art. 111 dello statuto, le province assumono a carico dei loro bilanci, a partire dal 1 gennaio 1973, l'onere per il rimborso alla regione delle spese per gli stipendi e le altre competenze fisse e accessorie dovute al personale regionale di ruolo e non di ruolo; messo a disposizione dalle province con decreto del Presidente della giunta regionale, e addetto ad uffici regionali trasferiti alle province o ad uffici regionali operanti per conto delle province in settori attribuiti alla competenza provinciale in base alla legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1.