diritto.io

Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige: organi della regione e delle province di Trento e Bolzano e funzioni regionali

Testo in vigore al

Titolo III. Della rappresentanza del governo nella regione e nelle province

Art. 32

1. I commissari del Governo di cui all'art. 87 dello statuto sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per l'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Essi risiedono rispettivamente a Trento e Bolzano.

Art. 33

1. In caso di assenza o di impedimento i commissari del Governo sono sostituiti dal funzionario di qualifica od anzianita' piu' elevate, in servizio presso l'ufficio del commissario.

Art. 34

1. Ai commissari del Governo spetta il trattamento economico del prefetto di 1ยช classe ed e' assegnato un alloggio di servizio.

Art. 35

1. Per il funzionamento del proprio ufficio i commissari del Governo si avvalgono di personale collocato fuori ruolo, dipendente dalle amministrazioni dello Stato. Al personale dei ruoli centrali spetta il trattamento di cui allo art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, e successive modificazioni; a quello appartenente ai ruoli provinciali viene corrisposto il trattamento previsto dalle vigenti disposizioni per il trasferimento di sede.

2. E' escluso da tale trattamento il personale statale gia' in servizio nella stessa sede.

3. La composizione dell'ufficio del commissariato del Governo per la provincia di Bolzano e' analoga a quella prevista per i corrispondenti organi nelle regioni a statuto ordinario, cui si aggiungono gli uffici per l'espletamento delle funzioni prefettizie e l'ufficio unico del personale statale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. I relativi provvedimenti di organizzazione sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali, dell'interno e del tesoro.

4. All'aumento della tabella organica del ruolo locale della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativa al commissariato del Governo per la provincia di Bolzano, necessario per garantire l'efficienza e la rapidita' delle procedure per la copertura dei posti di cui all'articolo 89 dello statuto della regione Trentino-Alto Adige, nonche' gli speciali obblighi di bilinguismo ivi vigenti, si provvedera', senza oneri a carico del bilancio dello Stato, in sede di attuazione della delega prevista dall'art. 11, comma 1, lettera a) della legge 15 marzo 1997, n. 59.

5. Nell'attuazione della suddetta delega sara', altresi', tenuto conto delle esigenze del personale da assegnare in comando o fuori ruolo al commissariato del Governo per la provincia di Bolzano.

6. All'assegnazione del personale comandato o fuori ruolo si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con i Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali, dell'interno e del tesoro.

7. Nelle more della rideterminazione della tabella di cui al precedente quarto comma e delle relative assunzioni, il commissiario del Governo provvede al distacco presso i suoi uffici di personale dei ruoli locali, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 36

1. La spesa per gli assegni spettanti ai commissari del Governo e per il funzionamento del relativo ufficio e' a carico del bilancio dello Stato.

2. Tutte le spese relative alla rappresentanza del Governo nella regione sono inserite nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Titolo IV. Funzioni dell'avvocatura dello stato nei riguardi della regione e delle province

Art. 41

1. La regione, le province, i comuni e gli altri enti locali possono avvalersi del patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato.

Titolo V. Controllo sugli atti della regione e delle province titolo abrogato dal d.p.r. 15 luglio 1988, n. 305

Titolo VI. Norme transitorie e finali

Art. 51

1. Le norme di attuazione dello statuto precedentemente emanate e relative al commissario del Governo nella regione Trentino-Alto Adige, si intendono riferite al commissario del Governo per la provincia di Trento e al commissario del Governo per la provincia di Bolzano, a seconda della rispettiva competenza prevista dall'articolo 87 dello statuto.

Art. 52

1. Fino a quando non si sara' provveduto al passaggio di personale regionale alle province ai sensi dell'art. 111 dello statuto, le province assumono a carico dei loro bilanci, a partire dal 1 gennaio 1973, l'onere per il rimborso alla regione delle spese per gli stipendi e le altre competenze fisse e accessorie dovute al personale regionale di ruolo e non di ruolo; messo a disposizione dalle province con decreto del Presidente della giunta regionale, e addetto ad uffici regionali trasferiti alle province o ad uffici regionali operanti per conto delle province in settori attribuiti alla competenza provinciale in base alla legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1.