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Sez. U - , Sentenza n. 15236 del 12/05/2022 (Rv. 664662 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE | Camera dei Deputati - Gara indetta per l’affidamento di un appalto di servizi - Esclusione di un concorrente - Controversia relativa - Eccezione di autodichia - Obbligo del giudice adito di promuovere conflitto di attribuzione - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2022-05-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664662-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE

In caso di impugnativa dell'atto di esclusione di un concorrente da una gara indetta dalla Camera dei Deputati per l'affidamento di un appalto di servizi, a fronte dell'eccezione di autodichia dell'organo parlamentare, il giudice non è tenuto a sollevare il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato dinanzi alla Corte costituzionale, avendo il potere-dovere di stabilire se la situazione

soggettiva oggetto della controversia ricada nell'ambito della giurisdizione domestica della Camera, involgendone profili di autonomia o di indipendenza, o spetti a lui apprestare la richiesta tutela, secondo il regime giurisdizionale di diritto comune; resta ferma, in quest'ultimo caso, la possibilità per la Camera dei Deputati di promuovere il suddetto conflitto ove lamenti che il giudice adito, decidendo il merito della controversia, o la Corte di cassazione, pronunciando sul ricorso per difetto assoluto di giurisdizione, abbiano concretamente interferito con le sue prerogative.

Costituzione art. 64, Costituzione art. 111, Costituzione art. 134, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 110

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)