Sez. 1, Sentenza n. 608 del 21/11/1984 Ud. (dep. 16/01/1985) Rv. 167470 - 01
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - STRAGE - ELEMENTO PSICOLOGICO - DOLO - NOZIONE.*
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - STRAGE - ELEMENTO PSICOLOGICO - DOLO - NOZIONE.*
Nel delitto di strage il dolo consiste nella volontà di compiere Atti diretti a mettere in pericolo la pubblica incolumità con la consapevolezza di tale pericolo, il quale è elemento essenziale del reato e non mera condizione di punibilità. Infatti, l'effetto di pericolo per la pubblica incolumità non è condizione estrinseca al fatto, ma l'essenza stessa del fatto, l'evento tipico del reato e si esige che gli Atti sopra indicati vengano posti in essere con il fine di uccidere e cioè con la intenzione di attentare alla vita di una o più persone.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 422
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)