Sez. 5, Sentenza n. 49570 del 23/09/2014 Ud. (dep. 27/11/2014) Rv. 261340 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - COL MEZZO DELLA STAMPA | Critica politica - Limiti - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - COL MEZZO DELLA STAMPA
In tema di diffamazione a mezzo stampa, il rispetto della verità del fatto assume in riferimento all'esercizio del diritto di critica politica un limitato rilievo necessariamente affievolito rispetto alla diversa incidenza sul versante del diritto di cronaca, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione del giudice di merito che ha affermato la responsabilità, in ordine al reato di cui all'art. 595 cod. pen., dell'imputato che, in qualità di assessore comunale alla cultura, aveva inviato una lettera ad un noto quotidiano, affermando - nell'ambito di un contesto di conflittualità originato da una convenzione tra il Comune ed un Consorzio di ricerche - che per il Presidente di quest'ultimo la realizzazione di un dato progetto aveva rappresentato la "gallinella dalle uova d'oro" e che, comunque, gli interessi del detto presidente non erano di carattere esclusivamente scientifico; la S.C. ha, invece, ritenuto sussistente l'esimente di cui all'art. 51 cod. pen., sub specie di critica politica, annullando la decisione impugnata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)