Sez. 2, Sentenza n. 12741 del 19/06/2015 (Rv. 635703 - 01)
IMPRESA - IN GENERE | Associazione temporanea di imprese - Potere di rappresentanza esclusiva dell'impresa capogruppo - Chiamata di terzo in garanzia impropria - Ammissibilità - Fondamento.
IMPRESA - IN GENERE
Allorché un'associazione temporanea di imprese sia convenuta dall'appaltante a titolo di responsabilità contrattuale, è ammissibile la chiamata in garanzia impropria operata dall'impresa capogruppo nei confronti di un terzo, quale esecutore delle opere commissionate dalla stessa, non ostandovi il potere di rappresentanza esclusiva delle imprese riunite spettante alla mandataria, e giustificandosi l'esigenza di garantire l'azionabilità della manleva in funzione del rispetto dei principi di concentrazione, economia e ragionevole durata dei giudizi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 106, Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1704, Cod. Civ. art. 1705, Decreto Legisl. 19/12/1991 num. 406 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)