REGOLAMENTO (CEE) N. 2913/92 DEL CONSIGLIO del 12 ottobre 1992 che istituisce un codice doganale comunitario
Testo in vigore al
Art. 112
1. Quando sorga un'obbligazione doganale per una merce d'importazione e il valore in dogana di tale merce si basi sul prezzo effettivamente pagato o da pagare, comprendente le spese di magazzinaggio e di conservazione delle merci durante la loro permanenza nel deposito, tali spese non devono essere comprese nel valore in dogana, sempre che siano distinte dal prezzo effettivamente pagato o da pagare per la merce stessa.
2. Quando la suddetta merce abbia subito manipolazioni usuali ai sensi dell'articolo 109, la qualità, il valore in dogana e la quanità da prendere in considerazione per determinare l'importo dei dazi all'importazione sono, su richiesta del dichiarante, quelli che sarebbero da prendere in considerazione per tale merce se, al momento di cui all'articolo 214, non avesse subito le manipolazioni anzidette. Possono tuttavia essere adottate deroghe a questa disposizione secondo la procedura del comitato.
3.
Quando la merce di importazione è immessa in libera pratica a norma dell'articolo 76, paragrafo 1, lettera c), la specie, il valore in dogana e la quantità da prendere in considerazione a norma dell'articolo 214 sono quelli riguardanti la merce al momento del suo vincolo al regime del deposito doganale.
Il primo comma si applica a condizione che questi elementi di tassazione siano stati riconosciuti o ammessi al momento del vincolo al regime e a meno che l'interessato non ne chieda l'applicazione nel momento in cui sorge l'obbligazione doganale.
Il primo comma si applica fatto salvo un controllo a posteriori a norma dell'articolo 78.
Art. 113
Le merci comunitarie contemplate dalla politica agricola comune, vincolate al regime del deposito doganale e di cui all'articolo 98, paragrafo 1, lettera b), devono essere esportate o ricevere una delle altre destinazioni previste dalla normativa comunitaria specifica di cui al medesimo articolo.
§. D. Perfezionamento attivo
§. I. Disposizioni generali
Art. 114
1. Fatto salvo l'articolo 115, il regime di perfezionamento attivo consente di sottoporre a lavorazione sul territorio doganale della Comunità, per far subire loro una o più operazioni di perfezionamento:
a) merci non comunitarie destinate ad essere riesportate fuori del territorio doganale della Comunità sotto forma di prodotti compensatori, senza essere soggette ai dazi all'importazione né a misure di politica commerciale;
b) merci immesse in libera pratica, con rimborso o sgravio dei relativi dazi all'importazione, quando vengano esportate fuori del territorio doganale della Comunità sotto forma di prodotti compensatori.
2. S'intende per:
a) sistema della sospensione: il regime di perfezionamento attivo nella forma prevista al paragrafo 1, lettera a);
b) sistema del rimborso: il regime di perfezionamento attivo nella forma prevista al paragrafo 1, lettera b);
c) operazioni di perfezionamento:
la lavorazione di merci, compreso il loro montaggio, il loro assemblaggio, il loro adattamento ad altre merci,
la trasformazione di merci,
la riparazione di merci, compreso il loro riattamento e la loro messa a punto, nonché
l'utilizzazione di talune merci, stabilite secondo la procedura del comitato, che non si ritrovano nei prodotti compensatori ma che ne permettono o facilitano l'ottenimento anche se scompaiono totalmente o parzialmente durante la loro utilizzazione;
d) prodotti compensatori: tutti i prodotti risultanti da operazioni di perfezionamento;
e) merci equivalenti: le merci comunitarie utilizzate al posto delle merci d'importazione per la fabbricazione dei prodotti compensatori;
f) tasso di rendimento: la quantità o la percentuale di prodotti compensatori ottenuta al momento del perfezionamento da una determinata quantità di merci d'importazione.
Art. 115
1. Quando ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 2 fatto salvo il paragrafo 4, l'autorità doganale consente che:
a) i prodotti compensatori siano ottenuti da merci equivalenti;
b) i prodotti compensatori ottenuti da merci equivalenti siano esportati fuori della Comunità prima che vengano importate le merci d'importazione.
2. Le merci equivalenti devono essere della stessa qualità e possedere le stesse caratteristiche delle merci d'importazione. Tuttavia, in casi particolari, determinati secondo la procedura del comitato, si può ammettere che le merci equivalenti si trovino in una fase di fabbricazione più avanzata delle merci d'importazione.
3. Ove si applichi il paragrafo 1, le merci d'importazione si trovano nella posizione doganale delle merci equivalenti e queste ultime nella posizione doganale delle merci d'importazione.
4. Misure volte a vietare il ricorso alle disposizioni di cui al paragrafo 1, a subordinarlo a determinate condizioni o ad agevolarlo possono essere adottate secondo la procedura del comitato.
5. Quando si applica il paragrafo 1, lettera b), e i prodotti compensatori sono soggetti ai dazi all'esportazione se non vengono esportati o riesportati nell'ambito di un'operazione di perfezionamento attivo, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a costituire una garanzia per assicurare il pagamento di questi dazi se l'importazione delle merci non dovesse essere effettuata nel termine stabilito.
§. II. Concessione dell'autorizzazione
Art. 116
L'autorizzazione di perfezionamento attivo è rilasciata su richiesta della persona che effettua o fa effettuare operazioni di perfezionamento.
Art. 117
L'autorizzazione è concessa esclusivamente:
a) alle persone stabilite nella Comunità. Tuttavia, quando si tratti d'importazioni prive di carattere commerciale, l'autorizzazione può essere concessa a persone stabilite fuori della Comunità;
b) quando, fatta salva l'utilizzazione delle merci di cui all'articolo 114, paragrafo 2, lettera c), ultimo trattino, è possibile individuare le merci d'importazione nei prodotti compensatori o, nel caso di cui all'articolo 115, quando è possibile verificare se sono soddisfatte le condizioni previste per le merci equivalenti;
c) quando il regime di perfezionamento attivo può contribuire a creare condizioni più favorevoli all'esportazione o alla riesportazione dei prodotti compensatori, purché non si rechi pregiudizio agli interessi essenziali dei produttori della Comunità (condizioni economiche).I casi in cui le condizioni economiche sono considerate soddisfatte possono essere determinati secondo la procedura del comitato.
§. III. Funzionamento del regime
Art. 118
1. L'autorità doganale stabilisce il termine entro il quale i prodotti compensatori devono essere stati esportati o riesportati o avere ricevuto un'altra destinazione doganale. Questo termine è fissato tenendo conto del tempo necessario per effettuare le operazioni di perfezionamento e lo smercio dei prodotti compensatori.
2.
Il termine decorre dal giorno in cui le merci non comunitarie sono vincolate al regime di perfezionamento attivo. L'autorità doganale può prorogarlo, su richiesta debitamente giustificata del titolare dell'autorizzazione.
Per motivi di semplificazione, si può decidere che i termini la cui decorrenza inizia in un mese civile o in un trimestre scadano l'ultimo giorno, secondo il caso, del mese civile o del trimestre successivo.
3. Ove si applichi l'articolo 115, paragrafo 1, lettera b), l'autorità doganale fissa il termine entro il quale le merci non comunitarie devono essere dichiarate per il regime. Questo termine decorre dalla data di accettazione della dichiarazione di esportazione dei prodotti compensatori ottenuti dalle corrispondenti merci equivalenti.
4. Si possono stabilire termini specifici, secondo la procedura del comitato, per talune operazioni di perfezionamento o per talune merci d'importazione.
Art. 119
1. L'autorità doganale stabilisce il tasso di rendimento dell'operazione, oppure, se del caso, le modalità di determinazione di tale tasso. Il tasso di rendimento è determinato in base alle effettive condizioni in cui si effettua o si effettuerà l'operazione di perfezionamento.
2. Quando le circostanze lo giustifichino, in particolare quando si tratti di operazioni di perfezionamento, effettuate tradizionalmente in condizioni tecniche ben definite e riguardanti merci con caratteristiche sensibilmente costanti, che si concludono con l'ottenimento di prodotti compensatori di qualità costante, possono essere stabiliti, secondo la procedura del comitato e in base a dati reali precedentemente constatati, tassi di rendimento forfettari.
Art. 120
Secondo la procedura del comitato possono essere stabiliti i casi e le condizioni in cui le merci non lavorate o i prodotti compensatori sono considerati immessi in libera pratica.
Art. 121
1. Fermo restando l'articolo 122, quando sorga un'obbligazione doganale, l'importo della stessa è determinato in base agli elementi di tassazione in vigore per le merci d'importazione al momento dell'accettazione della dichiarazione relativa al vincolo di tali merci al regime di perfezionamento attivo.
2. Se, alla data di cui al paragrafo 1, le merci d'importazione soddisfacevano alle condizioni stabilite per fruire di un trattamento tariffario preferenziale nel quadro di contingenti tariffari o di massimali tariffari, dette merci possono essere prese in considerazione ai fini del trattamento tariffario preferenziale eventualmente vigente per merci identiche al momento dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.
Art. 122
In deroga all'articolo 121, i prodotti compensatori:
a) sono soggetti ai dazi all'importazione loro applicabili quando:
sono immessi in libera pratica e figurano nell'elenco adottato secondo la procedura del comitato proporzionalmente alla parte esportata dei prodotti compensatori non compresi in detto elenco. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione può richiedere la tassazione di tali prodotti alle condizioni di cui all'articolo 121;
sono soggetti a imposizioni stabilite nel quadro della politica agricola comune e le disposizioni adottate secondo la procedura del comitato lo prevedano;
b) sono soggetti ai dazi all'importazione determinati secondo le norme applicabili nel quadro del regime doganale considerato o in materia di zona franca o di deposito franco, quando siano stati vincolati ad un regime sospensivo o posti in zona franca o in deposito franco. Tuttavia:
l'interessato può chiedere la tassazione conformemente all'articolo 121,
nei casi in cui i prodotti compensatori abbiano ricevuto una delle destinazioni doganali di cui sopra, diversa dalla trasformazione sotto controllo doganale, l'importo dei dazi all'importazione deve essere almeno pari a quello determinato secondo l'articolo 121;
c) possono essere soggetti alle norme di tassazione previste nel quadro del regime di trasformazione sotto controllo doganale se la merce d'importazione avesse potuto essere vincolata a tale regime;
d) beneficiano di un trattamento tariffario favorevole per la loro destinazione particolare, qualora detto trattamento sia previsto per merci identiche importate;
e) sono ammessi in franchigia dai dazi all'importazione, qualora detta franchigia sia prevista, per merci identiche importate, conformemente all'articolo 184.
§. IV. Operazioni di perfezionamento da effettuare fuori del territorio doganale della Comunità
Art. 123
1. I prodotti compensatori o le merci non lavorate possono formare oggetto, in tutto o in parte, di esportazione temporanea per operazioni di perfezionamento complementare da effettuare fuori del territorio doganale della Comunità, previa autorizzazione concessa dall'autorità doganale alle condizioni stabilite dalle disposizioni relative al perfezionamento passivo.
2. Quando sorga un'obbligazione doganale per prodotti reimportati, vanno riscossi:
a) sui prodotti compensatori o sulle merci non lavorate di cui al paragrafo 1, i dazi all'importazione calcolati conformemente agli articoli 121 e 122, e
b) sui prodotti reimportati dopo essere stati sottoposti a perfezionamento fuori del territorio doganale della Comunità, i dazi all'importazione il cui importo è calcolato conformemente alle disposizioni relative al regime di perfezionamento passivo, come se i prodotti esportati nel quadro di quest'ultimo regime fossero stati immessi in libera pratica prima di essere esportati.
§. V. Disposizioni particolari relative al sistema del rimborso
Art. 124
1. Il ricorso al sistema del rimborso è possibile per tutte le merci, tranne qualora, al momento dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica
le merci di importazione siano soggette a restrizioni quantitative all'importazione,
le merci di importazione beneficino di una misura tariffaria nell'ambito di contingenti,
le merci di importazione siano soggette alla presentazione di un titolo di importazione o di esportazione nel quadro della politica agricola comune, oppure
una restituzione o tassa all'esportazione sia stata fissata per i prodotti compensatori.
2. Inoltre non è possibile alcun rimborso dei dazi all'importazione in base al sistema di rimborso se, al momento dell'accettazione della dichiarazione di esportazione dei prodotti compensatori, tali prodotti sono soggetti alla presentazione di un titolo di importazione o di esportazione nel quadro della politica agricola comune o se è stata fissata per tali prodotti una restituzione o tassa all'esportazione.
3. Deroghe ai paragrafi 1 e 2 possono essere adottate secondo la procedura del comitato.
Art. 125
1. Nella dichiarazione di immissione in libera pratica deve essere indicato, oltre al riferimento all'autorizzazione, che viene utilizzato il sistema del rimborso.
2. Su richiesta dell'autorità doganale, tale autorizzazione deve essere allegata alla dichiarazione di immissione in libera pratica.
Art. 126
Nel quadro del sistema del rimborso, non si applicano l'articolo 115, paragrafo 1, lettera b) e paragrafi 3 e 5, l'articolo 118, paragrafo 3, gli articoli 120 e 121, l'articolo 122, lettera a), secondo trattino e lettera c) e l'articolo 129.
Art. 127
Un'esportazione temporanea di prodotti compensatori effettuata ai sensi dell'articolo 123, paragrafo 1 non è considerata un'esportazione ai sensi dell'articolo 128, a meno che detti prodotti non siano reimportati nella Comunità nei termini stabiliti.
Art. 128
1. Il titolare dell'autorizzazione può chiedere il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione qualora dimostri adeguatamente alle autorità doganali che le merci di importazione immesse in libera pratica con il sistema del rimborso, sotto forma di prodotti compensatori o di merci tali e quali, sono state:
esportate oppure
vincolate, ai fini di una loro successiva riesportazione, al regime di transito, del deposito doganale, dell ammissione temporanea, del perfezionamento attivo — sistema della sospensione — o poste in zona franca o in deposito franco, e
che sono state inoltre rispettate tutte le condizioni stabilite per l'utilizzazione del regime.
2. Per ricevere una delle destinazioni doganali di cui al paragrafo 1, secondo trattino, i prodotti compensatori o le merci tali e quali sono considerati non comunitari.
3. Il termine entro il quale deve essere presentata la domanda di rimborso è stabilito secondo la procedura del comitato.
4. Quando i prodotti compensatori o le merci tali e quali, vincolanti ad un regime doganale o posti in zona franca o in deposito franco secondo le disposizioni del paragrafo 1, sono immessi in libera pratica, e fatto salvo l'articolo 122, lettera b), l'importo dei dazi all'importazione rimborsato o sgravato è considerato come costituente l'importo dell'obbligazione doganale.
5. Per la determinazione dell'importo dei dazi all'importazione da rimborsare o da abbuonare si applica l'articolo 122, lettera a), primo trattino mutatis mutandis.
§. VI. Altra disposizione
Art. 129
È anche applicabile il regime del perfezionamento attivo mediante il sistema della sospensione, per far fruire i prodotti compensatori dell'esonero dai dazi all'esportazione di cui sarebbero passibili prodotti identici ottenuti da merci comunitarie anziché da merci d'importazione.
§. E. Trasformazione sotto controllo doganale
Art. 130
Il regime della trasformazione sotto controllo doganale consente di utilizzare nel territorio doganale della Comunità merci non comunitarie per sottoporle ad operazioni che ne modificano la specie o lo stato senza che queste siano soggette ai dazi all'importazione e alle misure di politica commerciale e di immettere in libera pratica, dietro pagamento dei relativi dazi all'importazione, i prodotti risultanti da tali operazioni. Questi prodotti sono denominati prodotti trasformati.
Art. 131
I casi e le condizioni particolari in cui si può ricorrere al regime della trasformazione sotto controllo doganale sono determinati secondo la procedura del comitato.
Art. 132
L'autorizzazione di trasformazione sotto controllo doganale è rilasciata su richiesta della persona che effettua o fa effettuare la trasformazione per proprio conto.