Testo unico per la finanza locale
Testo in vigore al
Testo
Titolo I. Soppressione di tributi e trasferimenti di servizi e di spese.
TESTO UNICO PER LA FINANZA LOCALE
SOMMARIO
Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 1 Soppressione di tributi e compartecipazioni
1. Fermo quanto e' stato disposto dal R. decreto-legge 11 luglio 1931 n. 891, nei riguardi dell'abolizione del l'addizionale governativa sulle bevande vinose ed alcooliche e sulla birra, a decorrere dal 1° gennaio 1932 sono abolite la tassa di famiglia nei comuni aventi una popolazione superiore ai 30 mila abitanti, l'addizionale all'imposta complementare di Stato, la tassa sulle bestie da tiro, da sella e da soma, quella sulle fotografie, nonche' le imposte di consumo sulla birra e sulle acque minerali da tavola ed acque gassose.
2. Con la stessa decorrenza sono altresi' abolite le compartecipazioni dei comuni e delle provincie ai proventi della vendita dei tabacchi lavorati e prodotti secondari e della tassa di bollo sugli scambi, autorizzate con gli articoli 1 e 19 del R. decreto-legge 20 ottobre 1925, n. 1944, cessa il contributo, a carico dello Stato, per la manutenzione delle strade di cui all'art. 3 del R. decreto 15 novembre 1923, n. 2506.
3. Sono infine aboliti i contributi per la costruzione delle fognature e la tassa sugli esercizi e sulle rivendite, salvo quanto dispongono, in via transitoria, gli articoli 253 e 335.
Art. 2 (Trasferimento di servizi ed oneri dai comuni allo Stato). Con la stessa decorrenza indicata nell'art. 1 sono trasferiti dai comuni allo Stato gli oneri concernenti gli oggetti e servizi appresso indicati
1. funzionamento dei seggi per le elezioni politiche;
2. NUMERO ABROGATO DALLA L. 29 NOVEMBRE 1941, N. 1405;
3. NUMERO ABROGATO DALLA L. 24 APRILE 1941, N. 392;
4. stipendi, assegni ed indennita' corrisposti al personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari dei comuni autonomi, contributi principali e suppletivi per gl'insegnanti delle scuole classificate e non classificate, legalmente istituite ed amministrate dai RR. provveditorati agli studi;
5. contributi pei licei, ginnasi e istituti magistrali;
6. contributi per le RR. scuole medie commerciali e i RR. istituti commerciali, per i RR. istituti superiori di scienze economiche e commerciali, per i RR. istituti d'istruzione artistica, per le scuole popolari operaie o di avviamento, per le RR. scuole industriali e di tirocinio e i RR. istituti industriali, per le RR. scuole minerarie, per le RR. scuole agrarie medie e i RR. istituti superiori di agraria, per le RR. scuole e RR. corsi secondari di avviamento al lavoro e per i consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica;
7. contributi per le opere idrauliche di terza e quarta categoria e per le opere di bonifica che, al 1° gennaio 1932, siano ancora da liquidare, o la parte di essi che, essendo stata gia' liquidata, diventi esigibile successivamente a quella data. Il trasferimento allo Stato avviene anche se i contributi abbiano formato oggetto di cessione o di altro contratto analogo per il finanziamento delle opere;
8. contributi per i locali dei depositi dei cavalli stalloni.
Con la stessa decorrenza, i mobili e gli oggetti di casermaggio delle carceri mandamentali e i mobili degli uffici giudiziari passano in proprieta' dello Stato. Questo, inoltre, subentra nei contratti che i comuni capoluoghi di mandamento e quelli capoluoghi delle circoscrizioni giudiziarie abbiano regolarmente stipulato per l'affitto dei locali ad uso delle carceri e degli uffici giudiziari, anteriormente alla pubblicazione del Testo Unico.
Sono, in conformita', modificati: il testo unico 2 settembre 1928, n. 1993; il R. decreto 12 febbraio 1911, n. 297; i RR. decreti 3 maggio 1923, n. 1042 e 24 gennaio 1924, n. 37; il testo unico 5 febbraio 1928, n. 577; i RR. decreti 11 marzo 1923, n. 685, 6 maggio 1923, n. 1054 e 7 giugno 1923, n. 1408, la legge 2 luglio 1929, n. 1272, e il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069; il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, il testo unico 28 agosto 1924, n. 1618; il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 e il R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214; il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523; il R. decreto 15 dicembre 1927, n. 2800; il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214; il R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172; la legge 7 gennaio 1929, n. 8 e il R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379; la legge 7 gennaio 1929 n. 7; il testo unico 25 luglio 1904, n. 523, la legge 13 luglio 1911, n. 774, e il R. decreto 19 novembre 1921, n. 1688; il testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256. modificato con R. decreto-legge 5 febbraio 1925, n. 166; nonche' la legge 26 luglio 1887, n. 4644.
Art. 3 Trasferimento di servizi ed oneri dalle provincie allo Stato
Con la stessa decorrenza indicata nell'art. 1 sono trasferiti dalle provincie allo Stato gli oneri concernenti gli oggetti ed i servizi appresso indicati:
1. somministrazione e manutenzione dei mobili per gli uffici di prefettura, per gli alloggi dei prefetti e per gli uffici provinciali e distaccati di pubblica sicurezza;
2. concorso per gli stipendi ai veterinari provinciali, secondo il riparto, tra le diverse provincie del Regno, della spesa consolidata di L. 127.750;
3. concorso per il servizio dei depositi dei cavalli stalloni;
4. contributi all'azienda autonoma statale della strada;
5. contributi per gl'istituti tecnici e nautici e per i licei scientifici;
6. contributi per le RR. scuole medie commerciali e i RR. istituti commerciali e per i RR. istituti superiori di scienze economiche e commerciali, per i RR. istituti d'istruzione artistica, per le scuole popolari operaie o di avviamento, per le RR. scuole industriali e di tirocinio e i RR. istituti industriali, per le RR. scuole minerarie, per le RR. scuole agrarie medie e i RR. istituti superiori di agraria, per le RR. scuole e i RR. corsi secondari di avviamento al lavoro, e per i consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica;
7. contributi per i servizi di sorveglianza per l'applicazione delle disposizioni concernenti la tutela dei boschi e terreni montani;
8. contributi per le opere idrauliche di seconda, terza e quarta categoria e per le opere di bonifica, che al 1° gennaio 1932 siano ancora da liquidare, o la parte di essi che, essendo stata gia' liquidata di venti esigibile successivamente a quella data. Il trasferimento allo Stato avviene anche se i contributi abbiano formato oggetto di cessione o di altro contratto analogo per il finanziamento delle opere;
9. impianto dei campi di fortuna per le flotte aeree dei velivoli anche se gia' istituiti, e funzionamento di essi. Ai contratti di affitto degli immobili adibiti ad uso dei detti campi si applicano le disposizioni del penultimo comma (seconda parte) dell'art. 2;
10. personale e spese d'ufficio degli archivi provinciali di Stato nelle provincie napoletane e siciliane, istituiti con la legge 12 novembre 1818 nonche' dell'archivio provinciale di Caserta, trasformato in archivio di Stato con R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2074.
12. Con la stessa decorrenza cessa il contributo a carico dello Stato per l'arredamento e la manutenzione del mobilio delle prefetture e il detto mobilio, nonche' quello degli alloggi dei prefetti e degli uffici provinciali e distaccati di pubblica sicurezza, passano in proprieta' dello Stato.
13. Sono, in conformita', modificati ?? RR. decreti-legge 19 aprile 1925, n. 722 e 20 gennaio 1927, n. 96; il R. decreto 9 agosto 1912, n. 885; il R. decreto 6 settembre 1923, n. 2125; la legge 17 maggio 1928, n. 1094; i RR. decreti 11 marzo 1923, n. 685, 6 maggio 1923, n. 1054 e 7 giugno 1923, n. 1408, la legge 2 luglio 1929, n. 1272, e il R. decreto legge 3 agosto 1931, n. 1069; la legge 27 dicembre 1928, n. 3248; il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749; il testo unico 28 agosto 1924, n. 1618; il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123; il R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214; il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523; il R. decreto 15 dicembre 1927, n. 2800; il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214; il R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172; la legge 7 gennaio 1929, n. 8, e il R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379; la legge 7 gennaio 1929, n. 7; la legge 3 marzo 1912, n. 134, e il R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267; il testo unico 25 luglio 1904, n. 523, la legge 13 luglio 1911, n. 774 e il R. decreto 19 novembre 1921, n. 1688; il testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, modificato col R. decreto-legge 5 febbraio 1925, n. 166, la legge 23 giugno 1927, n. 1630, e il R. decreto-legge 2 luglio 1931, n. 1010; i RR. decreti 21 gennaio 1866, n. 2781, 28 luglio 1866, n. 3160 e 12 agosto 1927, n. 1637, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2074.
Titolo II. Spese comunali e provinciali.
Art. 4
ARTICOLO NON PIU' PREVISTO DAL REGIO DECRETO 3 MARZO 1934, N. 383
Art. 5
ARTICOLO NON PIU' PREVISTO DAL REGIO DECRETO 3 MARZO 1934, N. 383
Art. 6 Domicilio di soccorso
1. Agli effetti della competenza della spesa di cui all'articolo 5, lettera H, n. 4, e in tutti gli altri casi nei quali l'acquisto del domicilio di soccorso sia necessario per dare titolo all'assistenza ed alla beneficenza, il termine per tale acquisto e' ridotto da cinque a tre anni di dimora in un medesimo comune senza notevoli interruzioni.51
2. Nulla e' innovato alla speciale legislazione vigente per l'Istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali Riuniti di Roma per quanto riguarda il termine richiesto per l'acquisto del domicilio di soccorso nella citta' di Roma.
Art. 7
ARTICOLO NON PIU' PREVISTO DAL REGIO DECRETO 3 MARZO 1934, N. 383
Art. 8
ARTICOLO NON PIU' PREVISTO DAL REGIO DECRETO 3 MARZO 1934, N. 383
Art. 9
ARTICOLO NON PIU' PREVISTO DAL REGIO DECRETO 3 MARZO 1934, N. 383
Titolo III. Entrate comunali e provinciali.
Capo I. Disposizioni generali.
Art. 10 Comuni: tributi, contributi e compartecipazioni
I comuni possono, nei limiti ed in conformita' delle leggi vigenti:
1. istituire le imposte di consumo sui generi indicati nell'art. 20 del presente Testo Unico;
2. istituire l'imposta sul valore locativo delle abitazioni e loro dipendenze, l'imposta di famiglia (quando la popolazione del comune non supera i 30.000 abitanti), quella sul bestiame, le imposte sulle vetture pubbliche e private e sui domestici, sui pianoforti e sui bigliardi, l'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, l'imposta di patente e l'imposta di soggiorno, oltre quelle obbligatorie di licenza e sulle macchine per caffe' tipo espresso, sugli animali caprini e sui cani;
3. imporre la tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche di pertinenza comunale e delle aree private gravate da servitu' di pubblico passaggio, nonche' la tassa sulle insegne;
4. esercitare direttamente o dare in appalto l'esercizio con privativa dei diritti di peso pubblico e della misura pubblica e la privativa di concedere in fitto banchi pubblici, purche' tutti questi diritti non rivestano carattere coattivo. La facolta' di cui al presente numero non si estende alle zone demaniali marittime;
5. imporre contributi per la costruzione e l'occupazione di gallerie nel sottosuolo stradale, contributi di miglioria e per la manutenzione delle fognature;
6. Imporre la tassa per la raccolta ed il trasporto delle immondizie ed in genere degli ordinari rifiuti dei fabbricati a qualunque uso adibiti (rifiuti urbani interni) ;
7. istituire prestazioni d'opera:
a) per la costruzione e manutenzione delle strade obbligatorie (leggi 30 agosto 1868, n. 4613 e 4 luglio 1895, n. 390);
b) per la costruzione delle strade di accesso alle stazioni ferroviarie ed ai porti (legge 8 luglio 1903, n. 312);
c) per la lotta contro le cavallette (legge 18 giugno 1931, n. 987);
8. sovrimporre alle contribuzioni dirette sui terreni e sui fabbricati.
10. I comuni partecipano inoltre:
a) al provento dei diritti erariali sugli spettacoli (R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3276 e R. decreto-legge 2 ottobre 1924, n. 1589);
b) al provento della tassa di macellazione dei bovini (legge 6 luglio 1912, n. 832 e R. decreto-legge 15 aprile 1920, n. 577);
c) ai proventi della tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale e sui velocipedi e del contributo integrativo di utenza stradale, che vengono riscossi con le norme stabilite nel capo XIV di questo titolo.
Art. 11 Classificazione dei comuni
1. Agli effetti dell'applicazione delle imposte e delle tasse i comuni sono ripartiti in nove classi in base alla popolazione legale risultante dall'ultimo censimento ufficiale del Regno, secondo la seguente tabella:
2. Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 12 Provincie: tributi, contributi e compartecipazioni
Le provincie possono, nei limiti ed in conformita' delle leggi vigenti:
1. istituire addizionali alle imposte comunali sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni;
2. imporre tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ad esse pertinenti;
3. imporre contributi per la costruzione e l'occupazione di gallerie nel sottosuolo stradale e contributo di miglioria;
4. sovrimporre alle contribuzioni dirette sui terreni e sui fabbricati.
6. Le provincie devono inoltre imporre la tassa e il contributo di cui alla lettera c) dell'ultimo comma dell'art. 10.