diritto.io

Sez. L - , Ordinanza n. 22091 del 13/07/2022 (Rv. 665137 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE | Assegni familiari - Dichiarazione mendace - Conseguenze - Perdita dell'intero beneficio - Ragioni.
Stato
decisa il 2022-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665137-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE

In tema di assegni familiari, la dichiarazione mendace dell'interessato (nella specie, circa il reddito della moglie) comporta, ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000, la perdita - a titolo di sanzione - dell'intero beneficio, dovendo escludersi l'interpretazione secondo cui chi ha dichiarato il falso vada privato solo di quella parte che avrebbe ottenuto con detta dichiarazione, che finirebbe per incentivare le dichiarazioni non veritiere, consentendo al dichiarante infedele, se scoperto, di rischiare di perdere soltanto ciò a cui non aveva diritto e, se non scoperto, di lucrare benefici indebiti.

DPR 28/12/2000 num. 445 art. 75 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)