Sez. L - , Ordinanza n. 10119 del 29/03/2022 (Rv. 664274 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE | Criteri di scelta individuati nei contratti collettivi - Requisiti - Immanenza ai criteri legali - Sussistenza - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE
In tema di licenziamento collettivo, i criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità, individuati dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 5 della l. n. 223 del 1991, devono essere, tutti ed integralmente, basati su elementi oggettivi e verificabili, in modo da consentire la formazione di una graduatoria rigida e da essere controllabili in fase applicativa, e non possono implicare valutazioni di carattere discrezionale, neanche sotto forma di possibile deroga all'applicazione di criteri in sé oggettivi; tali caratteristiche devono considerarsi immanenti ai criteri legali di scelta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che l'anzianità indicata al citato art. 5 potesse essere riferita anche all'anzianità convenzionale - riconosciuta dal datore in sede di accordo sindacale col dipendente -, essendo tale criterio privo di carattere
oggettivo, non applicabile all'intera platea dei lavoratori e implicante valutazioni di carattere discrezionale).
Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)