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Sez. 2, Sentenza n. 5203 del 28/07/1983 (Rv. 430072 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CLAUSOLE - IN GENERE - CLAUSOLE DI STILE - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1983-07-28
Alla data
2026-11-06
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430072-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CLAUSOLE - IN GENERE - CLAUSOLE DI STILE - NOZIONE.*

Poiché sono clausole di stile quelle espressioni generiche frequentemente contenute nei contratti o negli Atti notarili, che per la loro eccessiva ampiezza e indeterminazione rivelano la funzione di semplice completamento formale e la Mancanza di un concreto contenuto volitivo riferibile al negozio posto in essere dalle parti, non può considerarsi tale la clausola non ricorrente nella pratica contrattuale che abbia un contenuto ben determinato (nella specie: accollo al compratore di un terreno delle "imposte di qualunque natura e specie" derivanti dalla compravendita) e sia fornita di preciso collegamento con le altre pattuizioni del contratto. (V 1832/80, mass n 405446; (V 2447/76, mass n 381227).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)