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Sez. L, Sentenza n. 21273 del 02/10/2006 (Rv. 591882 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Accordo collettivo stipulato il 14 febbraio 2001 ad integrazione del ccnl per il personale non dirigente di enti pubblici non economici del 16 febbraio 1999 - Art. 39 concernente l'indennità di bilinguismo - Inclusione nella retribuzione base - Condizioni - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591882-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'indennità di bilinguismo spetta, alla stregua dell'art. 39 dell'accordo collettivo stipulato il 14 febbraio 2001 ad integrazione del ccnl per il personale non dirigente degli enti pubblici non economici del 16 febbraio 1999 nella regione Trentino Alto Adige, solo ai dipendenti INPS facenti parte degli uffici delle province di Bolzano e Trento aventi competenza regionale, nonché delle tre regioni a statuto speciale in cui vige istituzionalmente, con carattere di obbligatorietà, il sistema del bilinguismo. Ne consegue che quando il dipendente dell'Inps si trasferisce in altri luoghi in cui non vige obbligatoriamente il sistema del bilinguismo, il diritto all'indennità viene meno dovendo escludersi che la stessa entri a far parte della retribuzione base, in quanto indissolubilmente connessa al luogo ove si effettua la prestazione lavorativa, che per i dipendenti Inps può variare da luoghi ove vige il bilinguismo a luoghi ove questo non vige obbligatoriamente, diversamente da quanto accade per i dipendenti della provincia di Trento e Bolzano, per i quali l'indennità entra a far parte del trattamento base, perchè indefettibilmente astretti ad operare nei luoghi ove istituzionalmente vige il sistema di bilinguismo.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 16/02/1999, Contr. Coll. 14/02/2001 art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)